Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50891 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50891 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23/06/2023 (con cui la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Livorno), deducendo violazione di legge con riferimento all’affermazione della penale responsabilità ed al diniego delle attenuanti generiche;
ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, alla luce di quanto emerso dalle risultanze in atti in ordine alla detenzione di varie tipologie di droga già confezionata in dosi, all’occultamento di queste ultime in bocca, nonché alle circostanze dell’arresto (il NOME stava contattando un soggetto già conosciuto come tossicodipendente, che aveva in mano il portafogli, in un luogo più volte segnalato per le attività di spaccio);
ritenuto che la residua censura sia generica, risolvendosi il motivo in mere enunciazioni di principi giurisprudenziali in totale assenza di confronto con la sentenza impugnata, che aveva valorizzato l’assenza di elementi positivamente valutabili, alla luce della detenzione di non poche dosi e di ún atteggiamento non collaborativo;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023