Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39972 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39972 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con i primi tre motivi violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità per mancanza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 e per travisamento della prova in relazione alla sostanza e alla somma di danaro ritrovata in possesso del ricorrente. Lamenta, inoltre, mancanza di motivazione in relazione al mancato rinvenimento di strumentazione idonea al confezionamento ed al taglio della sostanza. E con il quarto e il quinto motivo violazione di legge e vizio motivazionale laddove la Corte territoriale non ha optato per la declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 131bis cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 20/7/2023 risulta depositata memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen. a firma dell’AVV_NOTAIO con cui si insiste per l’ammissibilità del ricorso e per l’accoglimento dei relativi motivi, affermando che non si era provveduto ad avanzare richiesta ex art. 131bis con i motivi di appello in quanto fino all’entrata in vigore della c.d. Legge Cartabia non vi era certezza in relazione all’applicabilità della causa di non punibilità al reato di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90
2. Il proposto ricorso è inammissibile.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
I primi tre motivi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Gli stessi, peraltro, sono manifestamente infondati, in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destinazione allo spaccio, sottolineando come il dato della “doppia” tipologia (marjuana ed hashish) e del peso della sostanza sequestrata, ovvero grammi 8,5 circa di
hashish atti a configurare il confezionamento di n. 106 dosi singole oltre alla minore entità della marjuana, unitamente a quello del posto in cui sono stati rinvenuti i detti quantitativi (non solo in casa all’interno di una scatola da scarpe ma anche indosso occultati negli slip) deponga per l’esclusione della ragionevole ipotesi dell’uso esclusivamente personale.
Logico appare anche il rilievo che se questa fosse stata effettivamente la finalità dell’odierno ricorrente non si vede la ragione per la quale, invece di detenere 8,5 grammi in casa, si fosse portato con sé l’intera presunta “scorta” della sostanza. Viene anche ricordato, peraltro, che l’intervento delle forze dell’ordine era stato richiesto dagli abitanti della zona, allarmati dal sospetto movimento di numerosi giovani che avevano notato intorno ad un locale bar.
La Corte territoriale, inoltre, ha motivatamente confutato la tesi difensiva, oggi riproposta, secondo cui la somma sequestrata al NOME, ovvero 375 euro, trovatagli indosso al momento della perquisizione personale, avesse provenienza lecita, sul rilievo che la somma in questione, non indifferente e tutta in biglietti di piccolo taglio (solo n.1 banconota era da 50),depone, pur all’esito dell’acquisizione documentale, per essere provento di spaccio, perché il documento non indica l’entità della retribuzione limitandosi solo ad attestare un’assunzione per un periodo molto limitato di 20 giorni, ed, ancora, che il periodo di apprendistato sarebbe scaduto il 31.10.2019 mentre il controllo di polizia è avvenuto il 20.10.2019, e, dunque, è da ritenersi che l’imputato, a quella data non avesse ancora percepito alcunché a titolo di retribuzione, ed, infine che, a tutto voler concedere, non si capisce perché quella sera l’odierno ricorrente avrebbe dovuto portare con sé l’intero stipendio, contestualmente all’occultamento, negli slip, di ben 8,5 grammi di droga.
Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale.
Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato – e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 30 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli
ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).
I motivi afferenti al mancato riconoscimento ella causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. sono inammissibili in quanto, come si evince ex actis, non vi era stata in appello richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. introdotta con il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
Non fondate sono le argomentazioni difensive di cui alla memoria ove si legge, testualmente che: «fino all’entrata in vigore della summenzionata riforma, infatti, la possibilità è stata oggetto di intenso dibattito tra dottrina e giurisprudenza. La riforma Cartabia, però, ha previsto espressamente la possibilità per il reato di cui all’alt. 73, comma 5, DPR 309/90 dell’applicabilità dell’alt. 131 bis c.p., che esclude la punibilità in ipotesi di particolare tenuità del fatto, interrompendo il dibattito in corso tra dottrina e giurisprudenza. Per questo motivo, la richiesta è stata avanzata soltanto in fase di legittimità».
Ed invero, anche prima della novella legislativa richiamata dal ricorrente, il limite di pena massimo (quattro anni di reclusione) di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 consentiva ampiamente la richiesta ex art. 131bis cod. pen. in quanto questa Corte aveva più volte precisato che la fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto dell’art. 73, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l’entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta (cfr. Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, COGNOME, Rv. 268258; Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021 Diop, Rv. 281572).
Pertanto, il Collegio ritiene di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale ormai maggioritario per cui, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, co, 3, cod. proc. pen., se, come nel caso che ci occupa, il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773; conf. Sez. 2, n. 21465 del
20/3/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/3/2018, COGNOME, Rv. 272789; Sez. 5, Sentenza n. 57491 del 23/11/2017 Moio Rv. 271877; Sez. 6, n. 20270 del 27/4/2016, COGNOME, Rv. 266678 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado; Sez. 7, Ordinanza n. 43838 del 27/5/2016, COGNOME, Rv. 268281; Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 16/3/2017, Celentano, Rv. 269913).
Peraltro, anche il diverso orientamento (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016 dep. il 2017, Curia ed altro, Rv. 269164; Sez. 3, n. 6870 del 28/4/2016, dep. 2017, Fontana, Rv. 269160 ) secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., nel giudizio di legitt mità, può essere rilevata d’ufficio, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, presuppone che diversamente dal caso che ci occupa- si sia in presenza di un ricorso ammissibile.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
Il Consigliere est sore
Presidente )