Sostanze stupefacenti: i limiti del ricorso in Cassazione
Il settore dei reati legati alle sostanze stupefacenti richiede una precisione tecnica estrema, specialmente quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha chiarito come la genericità dei motivi e la riproposizione di censure già vagliate portino inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per attività di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. La difesa aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello contestando la finalità illecita dell’attività e richiedendo l’applicazione del quinto comma dell’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti, che disciplina i casi di lieve entità. Inoltre, veniva contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’entità della pena inflitta.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso totalmente inammissibile. La Corte ha evidenziato che i motivi presentati non erano altro che una replica di quanto già esposto nei precedenti gradi di giudizio, senza un reale confronto con le motivazioni espresse dalla Corte d’Appello. Questo difetto di specificità impedisce alla Cassazione di entrare nel merito della vicenda, limitandosi a constatare la correttezza formale e logica del provvedimento impugnato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su due pilastri fondamentali. In primo luogo, la rilevante quantità di sostanze stupefacenti riscontrata è stata ritenuta un elemento assorbente e sufficiente per escludere la configurabilità della lieve entità. Il giudice di merito aveva già fornito una disamina puntuale e lineare delle emergenze processuali, confermando la finalità illecita della detenzione. In secondo luogo, per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, la Cassazione ha ravvisato una motivazione congrua e non illogica da parte della Corte territoriale. La genericità delle deduzioni difensive, che non hanno saputo scardinare l’impianto argomentativo della sentenza di secondo grado, ha reso i motivi aspecifici e, dunque, non scrutinabili in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando la quantità di droga è significativa, il margine per invocare la lieve entità si restringe drasticamente, e la motivazione del giudice di merito diventa difficilmente attaccabile se supportata da dati oggettivi. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di rifondere le spese processuali e di versare una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici o se si limitano a riproporre le stesse lamentele già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio senza contestare la logica della sentenza impugnata.
Quando viene esclusa la lieve entità per il reato di droga?
La lieve entità viene esclusa quando la quantità di sostanza stupefacente è rilevante o quando le modalità della condotta indicano un’attività criminale strutturata e non occasionale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la conferma definitiva della condanna, il pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40896 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40896 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLA CASTELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; /
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto i primi due sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all’esito di una puntuale e l disamina delle emergenze acquisite non messa in discussione dal ricorso sia in ordine alla finalit illecita dell’attività di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacenti riscontrate, relazione alla configurabilità del quinto comma dell’art 73 TUS (esclusa con un laconico ma assorbente riferimento alla rilevante quantità della sostanza detenuta con argomentare certamente adeguato al portato generico della relativa sollecitazione difensiva, peraltro anche questa sede ribadita in termini estremamente generici);
il terzo motivo è generico e aspecifico perché non si confronta con il motivare speso i sentenza nel denegare le generiche e nel determinare la pena, temi rispetto ai quali, del rest la valutazione operata dalla Corte del merito appare sorretta da sufficiente e non illogi argomentazione ( punti 2, 3 della motivazione) e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.