Sostanze stupefacenti: i limiti della lieve entità e delle attenuanti
La disciplina penale in materia di sostanze stupefacenti impone una distinzione netta tra le condotte di spaccio ordinario e quelle definite di lieve entità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i parametri oggettivi che impediscono l’accesso ai benefici sanzionatori, focalizzandosi sul numero di dosi medie disponibili e sulla mancanza di elementi meritevoli per le attenuanti.
Il caso: detenzione di sostanze stupefacenti e ricorso
Un cittadino è stato condannato nei gradi di merito per violazione dell’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti. La difesa ha proposto ricorso per Cassazione denunciando un vizio di motivazione. In particolare, si doleva del mancato riconoscimento della fattispecie attenuata della lieve entità (comma 5) e della negazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo il trattamento sanzionatorio eccessivamente severo rispetto ai fatti contestati.
La decisione della Suprema Corte sulle sostanze stupefacenti
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la sentenza della Corte d’Appello. Il punto centrale della decisione riguarda l’incompatibilità tra il concetto di lieve entità e il possesso di un quantitativo significativo di droga. Nel caso di specie, l’imputato aveva la disponibilità di 480 dosi medie, un dato che i giudici hanno considerato insuperabile per qualificare il fatto come di minore gravità.
Il rigetto delle attenuanti generiche
Oltre alla questione della quantità, la Corte ha affrontato il tema delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. La difesa non è stata in grado di indicare elementi positivi tali da giustificare una riduzione della pena. La Cassazione ha ribadito che il giudice non è obbligato a concedere le attenuanti in assenza di fattori specifici che dimostrino una minore colpevolezza o un percorso di ravvedimento del condannato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla coerenza logica della sentenza impugnata. I giudici hanno spiegato che la valutazione sulla lieve entità deve essere globale, ma il dato numerico delle 480 dosi medie rappresenta un indicatore oggettivo di una struttura distributiva non occasionale. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte ha rilevato che il ricorrente si è limitato a critiche generiche senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni dei giudici di merito, i quali avevano già evidenziato l’assenza di elementi favorevoli nel profilo del reo.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma che il possesso di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti preclude l’applicazione delle pene ridotte previste per i fatti di lieve entità. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di versare una somma alla Cassa delle Ammende e di rifondere le spese processuali. La decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica capace di produrre elementi di prova concreti per sperare in un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Quando un reato di droga è considerato di lieve entità?
Il giudice valuta i mezzi, le modalità dell’azione e la quantità della sostanza. Se il numero di dosi medie è elevato, come nel caso di 480 dosi, la lieve entità viene generalmente esclusa.
Cosa sono le attenuanti generiche nel diritto penale?
Sono riduzioni di pena concesse dal giudice quando emergono elementi positivi che giustificano un trattamento più mite. Non vengono concesse in automatico senza prove concrete di meritevolezza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, solitamente determinata tra mille e tremila euro, a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39930 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39930 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO Privitera
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comm d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo ricorso per cassazione, che denunziano il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulate in termini generici, non s consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagl disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di logiche (v. pag. 5, ove si rappresenta la disponibilità di 480 dosi medie di sosta stupefacente);
Ritenuto inoltre, con riguardo al secondo motivo di censura attinente al trattament sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita da Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento del circostanze ex art. 62-bis cod. pen. così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato;
Rilevato che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023