Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49904 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49904 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, indicata in epigrafe, la quale è stata parzialmente riformata quella del Tribunale di Foggia, con riconoscimento del vincolo della continuazione e rideterminazione della pena, di condanna per i reati di c all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 337, cod. pen.;
ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso p cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta congrua, oltre che coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, in base ai quali il reat all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferi quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condott afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificar neppure in maniera trascurabile, l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore (sez.3, n. 47660 d 9/10/2014, COGNOME, Rv. 261160-01; sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, Ciccolella, Rv. 277574-01);
considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023