Sostanze stupefacenti: quando il ricorso è inammissibile
La gestione dei procedimenti penali riguardanti le sostanze stupefacenti richiede una precisione tecnica estrema, specialmente quando si giunge davanti alla Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha chiarito i limiti entro cui è possibile contestare una sentenza di appello, sottolineando l’importanza di una difesa che non si limiti a riproporre questioni di fatto già ampiamente discusse.
La valutazione delle prove nel merito
Nel caso analizzato, il ricorrente aveva basato la propria difesa sulla contestazione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. In particolare, veniva messa in discussione la valutazione del materiale probatorio che aveva portato a escludere l’ipotesi dell’uso personale della sostanza. Tuttavia, la Suprema Corte ha ricordato che l’apprezzamento delle prove è una competenza esclusiva dei giudici di merito.
Quando la Corte d’Appello fornisce una motivazione congrua, basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza condivisibili, il controllo della Cassazione si ferma. Non è possibile richiedere un terzo grado di giudizio che sia una semplice fotocopia dei precedenti, sperando in una diversa interpretazione dei fatti.
L’esclusione dell’uso personale
Uno dei punti centrali del contenzioso riguardava l’uso personale e la presunta dubbia efficacia drogante della sostanza. I giudici di merito avevano già motivato ampiamente su questi aspetti, escludendo che la droga fosse destinata esclusivamente al consumo privato del soggetto. La Cassazione ha confermato che, in presenza di una motivazione puntuale e priva di vizi logici, tali conclusioni non possono essere ribaltate in sede di legittimità.
I limiti del ricorso per Cassazione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano formulati in modo generico. La difesa si era limitata a riproporre le medesime questioni affrontate in primo e secondo grado, senza instaurare un vero confronto critico con le valutazioni espresse dal giudice d’appello. Questo errore procedurale è fatale: la Cassazione non è un giudice del fatto, ma della legittimità.
La riproposizione di una versione difensiva già confutata, in assenza di nuovi elementi o di una dimostrazione di illogicità manifesta della sentenza impugnata, rende il ricorso privo di fondamento giuridico. Questo comporta non solo la conferma della condanna, ma anche pesanti sanzioni pecuniarie.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse esente da vizi logici. Il ragionamento dei giudici di merito è stato giudicato coerente e convergente tra i due gradi di giudizio. La mancata specificità dei motivi di ricorso ha impedito alla Suprema Corte di entrare nel merito delle doglianze, portando alla declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Le conclusioni
In conclusione, chi affronta un processo per detenzione di sostanze stupefacenti deve essere consapevole che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per tentare una nuova valutazione dei fatti. È necessario individuare errori di diritto o mancanze logiche macroscopiche nella motivazione della sentenza. In caso contrario, oltre alla conferma della pena, il ricorrente sarà condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma significativa in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa succede se il ricorso ripropone solo fatti già giudicati?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove di merito ma solo verificare la legittimità e la logicità della sentenza.
Come viene valutata l’efficacia drogante di una sostanza?
Viene valutata dai giudici di merito attraverso analisi tecniche e criteri logici che confermino la capacità della sostanza di produrre effetti psicotropi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, solitamente tra i 1.000 e i 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1715 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1715 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOTTOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei due motivi di ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, dando atto di avere escluso motivatamente l’uso personale e la dubbia efficacia drogante della sostanza stupefacente (vedi pp.2- sentenza impugnata);
Ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito in primo e secondo grado con motivazione puntuale, con riferimento alla confutazione della contraria versione difensiva, è evidentemente inammissibile perché comporta la riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022