Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9702 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9702 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Benevento il 13 gennaio 2025, con la quale NOME COGNOME ed NOME COGNOME erano stati condannati alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 17.333 di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli due distinti episodi del reato di cui gli art. 73 e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990; f entrambi accertati in Grottaminarda il 30 luglio 2024.
Osservato che il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME, con cui la difesa contesta la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle font probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte delle pertinenti considerazioni dei giu di merito, i quali hanno posto l’accento sul fatto che l’imputato trasportava nove panetti cocaina dal peso complessivo di 10,05 kg. (pag. 4-5 della sentenza impugnata).
Precisato che anche il secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME, con cui la difesa contesta la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo all’accoglimento della richiesta difensiva, il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente trasportata.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazion merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 546 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Rilevato che l’unico motivo del ricorso di NOME COGNOME, con cui la difesa si duole del riget della proposta di concordato in appello, è inammissibile prima ancora che generico, avendo di recente le Sezioni Unite di questa Corte (udienza del 10 luglio 2025, ricorrente COGNOMECOGNOME chiarito ch il provvedimento con il quale la Corte di appello non accoglie il concordato sui motivi ex art. 59 bis cod. proc. pen. non è suscettibile di ricorso per cessazione.
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.