Sostanze stupefacenti: quando la collaborazione non basta per lo sconto di pena
Nel complesso panorama dei reati legati alle sostanze stupefacenti, il riconoscimento delle attenuanti può fare la differenza tra una condanna severa e una pena ridotta. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità pone paletti molto rigidi sulla valutazione della collaborazione offerta dall’imputato e sul bilanciamento delle circostanze.
Il caso e la decisione della Corte
Un imputato, condannato in secondo grado per il trasporto di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per Cassazione contestando due punti fondamentali. In primo luogo, la mancata concessione dell’attenuante della collaborazione (ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90); in secondo luogo, il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate, tra cui la recidiva specifica.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del materiale probatorio sono compiti esclusivi del giudice di merito. Se la motivazione fornita dalla Corte d’Appello è logica e coerente, la Cassazione non può intervenire per modificare la decisione.
Analisi delle criticità nel ricorso
Il ricorrente non ha fornito elementi di riscontro sufficienti a dimostrare l’effettiva utilità della propria collaborazione. La scelta del rito abbreviato, pur garantendo uno sconto di pena fisso, non implica automaticamente il riconoscimento di altre attenuanti se queste non sono supportate da allegazioni concrete e verificabili. Inoltre, la presenza di una recidiva specifica e infraquinquennale, unita alla gravità del trasporto di un carico ingente, ha reso legittimo il bilanciamento operato dai giudici di merito, che hanno ritenuto le attenuanti generiche solo equivalenti e non prevalenti rispetto alle aggravanti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’assenza di vizi logici nella sentenza impugnata. Il giudice di merito ha correttamente evidenziato come mancassero elementi utili a verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dall’imputato. In tema di sostanze stupefacenti, la collaborazione deve essere oggettivamente rilevante per la scoperta di altri responsabili o per il sequestro della droga. La genericità dei motivi di ricorso e la natura fattuale delle contestazioni hanno portato inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità, confermando che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione ribadiscono un principio fondamentale: la collaborazione deve essere provata e riscontrata. Non basta una generica ammissione di colpa per ottenere i benefici previsti dalla legge. Inoltre, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende sottolinea la necessità di proporre ricorsi fondati su violazioni di legge reali e non su semplici divergenze interpretative dei fatti. Per chi opera nel settore o si trova coinvolto in procedimenti simili, è essenziale comprendere che la strategia difensiva deve puntare sulla solidità degli elementi di riscontro fin dal primo grado di giudizio.
Quando si ottiene lo sconto di pena per collaborazione nei reati di droga?
Lo sconto è previsto quando l’imputato fornisce un aiuto concreto per individuare altri colpevoli o per sottrarre risorse e droga all’attività criminale.
La Cassazione può rivalutare se una collaborazione è stata utile?
No, la Cassazione verifica solo se il giudice di merito ha motivato in modo logico il suo rifiuto, senza entrare nel merito delle prove.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i 1000 e i 3000 euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39632 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39632 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALARIN REYES NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il primo motivo afferente alla mancata concessione dell’attenuante della collaborazione ex art. 73 comma 7, d.P.R. 309/90 introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi a esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che la Corte territoriale ha congruamente evidenziato l’assenza di elementi utili riscontro a verificare la rilevanza e l’attendibilità della collaborazione resa dall’imputato, in dipendenza della scelta del giudizio abbreviato e della mancanza di allegazioni di elementi d riscontro della veridicità delle sue dichiarazioni;
ritenuto che anche il secondo motivo dedotto è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, avendo valorizzato anche l’aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale oltre quella dell’ingente quantitativo della sostanza stupefacen trasportata;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Il Pre idente