Sostanze stupefacenti: i criteri per escludere la lieve entità
La disciplina penale in materia di sostanze stupefacenti distingue nettamente tra lo spaccio di lieve entità e le fattispecie più gravi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali elementi impediscono l’applicazione dell’attenuante, focalizzandosi su quantità, qualità e strumenti di confezionamento.
Il caso in esame
Un cittadino è stato condannato per reati inerenti al traffico di droga. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione contestando principalmente due punti: il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata della lieve entità e il diniego della sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente le circostanze del fatto.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno rilevato che i motivi proposti erano meramente riproduttivi di censure già ampiamente confutate in sede di appello. La Corte ha ribadito che, per escludere la lieve entità, è corretto dare peso preponderante al dato quantitativo della sostanza, specialmente se accompagnato da un’analisi accurata del principio attivo e delle modalità della condotta.
Implicazioni pratiche
Il possesso di strumenti solitamente utilizzati per la suddivisione in dosi, come bilancini di precisione o materiale per il confezionamento, costituisce un indicatore forte di un’attività di spaccio strutturata. Inoltre, la presenza di precedenti penali, anche se non ancora passati in giudicato, permette al giudice di formulare un giudizio negativo sulla capacità a delinquere del soggetto, impedendo l’accesso a benefici penali.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si poggiano sulla corretta applicazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello ha legittimamente ritenuto prevalente il dato quantitativo della sostanza dopo averne apprezzato la qualità. La condotta è stata ritenuta incompatibile con la lieve entità a causa del possesso di strumenti idonei alla suddivisione in dosi, segno di una professionalità nel reato. Riguardo alla mancata sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen., la Cassazione ha confermato che la gravità del fatto e i precedenti penali del soggetto sono criteri validi per escludere una prognosi favorevole di non recidiva, rendendo necessaria la pena detentiva ordinaria.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende. La sentenza riafferma un orientamento rigoroso: la lieve entità non è un beneficio automatico, ma richiede una valutazione complessiva che escluda ogni forma di organizzazione o pericolosità sociale. La presenza di precedenti penali e la disponibilità di attrezzature tecniche per lo spaccio rimangono ostacoli insormontabili per chi mira a ottenere sanzioni ridotte o alternative nel settore dei reati legati alle sostanze stupefacenti.
Quando viene esclusa la lieve entità nel reato di spaccio?
Viene esclusa quando la quantità di droga, il suo principio attivo e il possesso di strumenti per il dosaggio indicano un’attività organizzata e non occasionale.
I precedenti penali non definitivi influenzano la pena?
Sì, il giudice può valutarli per negare benefici o pene sostitutive, poiché indicano una pericolosità sociale e un rischio di recidiva.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41973 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41973 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
rilevato che i motivi di ricorso risultano riproduttivi di identiche censure adeguatament confutate dalla Corte di appello che: quanto alla esclusa ipotesi lieve di cui all’art. 73, com d.P.R. n. 309 del 1990, ha ritenuto preponderante il dato quantitativo non prima di aver co completezza apprezzato la qualità (principio attivo) della sostanza stupefacente, la modalità de condotta e il possesso di strumenti solitamente utilizzati per la suddivisione in dosi; quanto mancata sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen., ha correttamente valorizzato la gravità del fatto e le precedenti condanne, seppure non fossero passate in giudicato, al fine di esclude una prognosi favorevole di recidiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023.