Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44080 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44080 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, NOME COGNOME, deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta accertata ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto si risolve nella riproposizione di una censura già dedotta e disattesa congruamente in grado di appello in ragione, tra l’altro, dei quantitativi di sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell’imputato (131,17 dosi di cocaina e 1074,8 dosi di THC);
Considerato che il secondo motivo, relativo all’illogicità della motivazione in relazione alla mancata qualificazione del delitto contestato al capo b) ai sensi dell’art. 697 cod. pen., e il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. cod. proc. pen. in relazione a tale reato, sono inammissibili per aspecificità, i quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto comprovate le potenzialità lesive dell’arma da sparo e l’assenza di immatricolazione della stessa;
Rilevato che gli ulteriori motivi, relativi alla mancata disapplicazione della recidiva e alla mancata applicazione delle attenuanti cieneriche sono In inammissibili, in quanto si risolvonol~sizione di censure già dedotte e adeguatamente disattese in appello con motivazione congrua e non illogica (pag. 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.