Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10802 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10802 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 03/10/2025 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 3 ottobre 2025 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 3 dicembre 2024 del G.u.p. del Tribunale di Varese, ha rideterminato la pena irrogata a NOME COGNOME in anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 1.333 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della sostanza detenuta come stupefacente (primo motivo) e in ordine alla consapevolezza dell’efficacia drogante del materiale detenuto, non destinato a uso personale (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Entrambi i motivi sono reiterativi di questioni già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello che, del resto, aveva già constatato che i motivi di gravame erano reiterativi di questioni esaurientemente trattate in primo grado. Il ricorrente,
esercente l’attività di coltivatore di fiori ‘in piena aria’, ha sostenuto che il 98% della sostanza coltivata non aveva effetto drogante mentre il restante 2% era destinato esclusivamente a uso personale. Tale prospettazione si contrappone inutilmente alla consulenza del professionista nominato dal P.m. e alla perizia del professionista nominato da G.i.p. i quali hanno ben vero accertato che parte della sostanza non aveva effetto stupefacente, ma hanno al contempo verificato che altra parte presentava un principio attivo di 86,576 grammi da cui era possibile ricavare piø di 4.000 dosi. La Corte di appello ha esaurientemente risposto a tutti i punti critici evidenziati dal ricorrente (pag. 6-8 della motivazione), dimostrando l’insussistenza dei presupposti della coltivazione legale e la sussistenza invece dei presupposti della coltivazione ai fini di commercializzazione dello stupefacente. In particolare, ha ricordato che l’indagine aveva avuto inizio dall’incidente stradale in cui era stato coinvolto l’imputato, il quale aveva cercato di disfarsi subito del borsello a tracolla contenente la marijuana e aveva distrutto il cellulare per non consegnarlo agli inquirenti che erano intervenuti sul posto. La Corte d’appello ha affermato anche che la circostanza del mancato rinvenimento di materiale per il confezionamento dello stupefacente non ha assunto valore dirimente perchØ invece Ł decisiva la presenza di 191,50 grammi netti di marijuana, suddivisa in due panetti e destinata alla vendita, alla luce del dato ponderale e del principio attivo riscontrato nonchØ dell’assenza di specifici elementi idonei a ravvisare il cosiddetto consumo di gruppo rivendicato dal ricorrente. La motivazione non Ł manifestamente illogica o contraddittoria e resiste alle censure sollevate. Anche sul dolo la Corte territoriale ha risposto, precisando che le quantità rinvenute erano incompatibili con l’uso esclusivamente personale e ricordando che lo stesso imputato aveva ammesso che la sostanza rinvenuta nei sacchetti posti al primo piano e nel locale caldaia era ‘illegale’.
GLYPHSulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, il 11 marzo 2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME