Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11413 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11413 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ord. n. sez. 1951/2026
CC – 06/02/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
n. 115NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Il ricorso – affidato a tre motivi, con cui si contesta l’an della responsabilità ( deduc l’uso personale) , la mancata derubricazione nella ipotesi del quinto comma dell’art. 73 ci d.P.R., e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva e sugli aumenti per la continuazione- è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alle quali la Corte di appello ha fornito ampia congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.
La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alle ragioni della sicura destinazione della sostanza stupefacente, rivenuta nella disponibili dell’imputato, alla cessione a terzi in considerazione dell’elevato quantitativo di cocaina ( gram 256,96) e hashish ( grammi 696) in sequestro nonché degli strumenti atti al confezionamento delle dosi ( pagg. 1); parimenti ha congruamente motivato circa la esclusione della derubricazione nel quinto comma del citato art. 73 e il trattamento sanzionatorio, segnalando peraltro come le circostanze attenuanti generiche fossero state già concesse in prime cure con regime di equivalenza rispetto alla recidiva.
Trattandosi di recidiva qualificata le circostanze attenuanti generiche non avrebbero potuto essere concesse in regime di prevalenza.
Si tratta di valutazione nient’affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tu aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede a fronte di una mera sollecitazione ad una diversa e alternativa lettura del compendio probatorio.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/ 2026.
DEPC