Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39986 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39986 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VILLA LITERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
L’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronunzia a suo carico dal Tribunale cittadino, che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.333 di multa per il reato di cui all’art. 73, co. 5 d. P. R 309/1990 in ragione della detenzione presso la propria abitazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, in parte già suddivisa in dosi.
Il ricorso si articola in due motivi, con cui deduce vizio motivazionale in relazione all’affermazione di penale responsabilità e in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Il ricorso propone infatti una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all’esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
I giudici di merito hanno desunto la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente con argomenti del tutto logici, quali la diversa natura delle sostanze, il dato quantitativo nonché la suddivisione in dosi. Il trattamento sanzionatorio risulta poi modulato in termini prossimi al minimo edittale di talchè la statuizione non impone un onere motivazionale di superiore sforzo argomentativo essendo sufficiente il richiamo a criteri di adeguatezza.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20.09.2023