Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40232 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40232 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VALLO DELLA LUCANIA il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno indicata in epigrafe con quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno del 5 novembre 2021 in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 commesso in Capaccio Paestum 1’11 agosto 2021.
Gli esponenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elemen probatori circa la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente sequestrata, co conseguente mancata derubricazione della ipotesi di reato nella fattispecie non penalmente rilevante di cui all’art. 75, d.P.R. 309/90.
Con memoria depositata il 13 settembre 2023 i ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno insistito sulla fondatezza dei motivi, previa assegnazione alla Sezio competente.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati. Va ricordato che l valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appa indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merit tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Se sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei lim tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 199 determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assie al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero de dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 4661 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).Tuttavia, il possesso di un quantitativo di drog superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione.
La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, opera un buon governo della consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale.
I giudici del gravame hanno dato conto, infatti, degli elementi di prova in ordine destinazione allo spaccio sottolineando come deponessero in tal senso, oltre il dato ponderal dello stupefacente sequestrato ( pari a 14 grammi di cocaina, divisi in due involucri occu negli indumenti intimi della NOME, dal quale ricavare circa 73 singole dosi, esorbitante ri
alla mera scorta personale), anche le modalità della condotta ( la Ivescu avev spontaneamente consegnato solo uno dei due involucri, contenente solo il quantitativo minore, idoneo a ricavare 14 dosi, sapientemente tacendo il possesso dell’altro involucro, contenent un quantitativo idoneo a ricavare 57 dosi) e le precarie condizioni economiche degli imputa (il COGNOME non aveva dimostrato di svolgere attività lavorativa, la NOME era commessa in supermercato, attività la cui remunerazione non giustificava un simile acquisto, se non nel ragionevole prospettiva di un recupero).
A fronte di tale coerente tessuto motivazionale, che si salda integralmente, secondo principi della ” doppia conforme”, con la sentenza di primo grado, i motivi proposti sono v a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estr sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese de procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
COGNOME
Consigliere estensore
Il Presidente