Sostanze stupefacenti: i criteri per distinguere spaccio e uso personale
La distinzione tra il consumo personale e l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti rappresenta uno dei nodi più complessi del diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su come gli elementi probatori debbano essere interpretati per definire la responsabilità penale del detentore.
Il caso e il contesto probatorio
La vicenda trae origine dal ritrovamento di un ingente quantitativo di marijuana in possesso di un soggetto. Oltre alla sostanza, le forze dell’ordine avevano sequestrato due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una somma non modesta di denaro contante. Questi elementi sono stati considerati dai giudici di merito come indicatori inequivocabili di un’attività di spaccio organizzata, portando alla condanna dell’imputato.
Sostanze stupefacenti e presunzione di spaccio
Il ricorrente ha tentato di impugnare la sentenza sostenendo che la droga fosse destinata a un uso esclusivamente personale. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come il numero di dosi singole medie ricavabili (pari a 851) superi ampiamente la soglia compatibile con il consumo individuale. La presenza di strumenti atti alla pesatura e alla suddivisione in dosi rafforza la tesi della destinazione a terzi, rendendo irrilevanti le contestazioni basate su semplici dichiarazioni difensive.
La questione della lieve entità
Un altro punto centrale del ricorso riguardava il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità. I giudici hanno chiarito che il dato ponderale, ovvero la quantità massiccia di stupefacente, può prevalere su altri elementi di valutazione. Quando il volume della sostanza è tale da indicare un pericolo concreto per la salute pubblica, la qualificazione del fatto come lieve viene legittimamente esclusa.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla coerenza logica della sentenza impugnata. I giudici di merito hanno analizzato congiuntamente il dato quantitativo e quello qualitativo, integrando l’analisi con il possesso di strumenti professionali per il commercio della droga. La Cassazione ha rilevato che le censure mosse dal ricorrente erano di natura fattuale e già ampiamente vagliate nei gradi precedenti. Poiché la motivazione fornita dalla Corte d’Appello è risultata immune da vizi logici o giuridici, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. È stato inoltre sottolineato che la concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale ha operato una valutazione ponderata e non arbitraria.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte confermano un orientamento rigoroso nella lotta al traffico di droga. La decisione ribadisce che il possesso di strumenti per il confezionamento e di elevate quantità di prodotto costituisce una prova quasi insuperabile della finalità di spaccio. Per il ricorrente, oltre alla conferma della condanna, è scattato l’obbligo di pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di fornire prove documentali e fattuali solide per ribaltare le presunzioni derivanti dai sequestri di materiali tipici dell’attività di spaccio.
Quando il possesso di droga non è considerato uso personale?
Il possesso non è considerato uso personale quando elementi come l’elevato numero di dosi, la presenza di bilancini e denaro contante suggeriscono la vendita a terzi.
Cosa determina l’esclusione della lieve entità del reato?
L’esclusione della lieve entità è determinata principalmente dal dato ponderale, ovvero quando la quantità di sostanza sequestrata è molto elevata.
Si possono contestare le attenuanti generiche in Cassazione?
No, la valutazione delle attenuanti generiche è riservata al giudice di merito e non può essere riconsiderata in Cassazione se la motivazione è logica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49918 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49918 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagli e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibil nella presente sede.
I giudici di merito hanno logicamente ravvisato la destinazione a terzi dello stupefacente trovato in possesso del prevenuto sulla scorta degli elementi emersi, con particolare riguardo: all’elevato quantitativo di sostanza rinvenuta (pari a 851 dosi singol medie di marijuana), alle condizioni economiche dell’imputato, al rinvenimento di una somma non modesta in denaro contante nonché di due bilancini atti alla Desatura, oltre a materiale per il confezionamento. Tali dati probatori hanno legittimamente indotto i giudicanti ad escludere che la droga fosse destinata ad un uso esclusivamente personale. Anche in ordine al diniego del fatto di lieve entità vi è congrua e logica motivazione, in relazione alla riten prevalenza del dato ponderale sugli altri elementi richiamati dalla norma. La concessione delle attenuanti generiche corrisponde ad una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. Infine, il motivo sul sospensione condizionale della pena è generico sotto il profilo estrinseco, non adducendo specifici ragioni in fatto e diritto a sostegno dell’invocata concessione del beneficio.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cessa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consi! – e estensore
Il Presidente