Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49143 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49143 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CUI: DATA_NASCITA) nato a SANREMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso dall’imputato NOME COGNOME, reiterati con memor depositata il 16 ottobre 2023, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, pe generici (il terzo motivo addirittura manifestamente infondato in fatto poiché i reati ascr sono già stati riqualificati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e, comunque, decli in fatto per la ricostruzione alternativa degli elementi di prova relativi alla condotta di c sub capo a) – acquisto a Napoli- e al suo antecedente;
ad analogo esito si espone il ricorso di COGNOME: le risultanze di prova a suo carico, costit dagli esiti delle operazioni di intercettazione, non comportavano alcuna attività di rinnovaz sicchè legittimamente, in presenza di appello del Pubblico Ministero, la Corte di appello proceduto alla loro rilettura e ha qualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5 309/1990, reato posto in continuazione con gli ulteriori reati ascritti al COGNOME che, quantità cadute in sequestro, qualità (buona, dice la sentenza impugnata); le capacità d approvvigionamento e la ricorrenza delle condotte di cessione sono state, invece, con motivazione non manifestamente illogica, ricondotte alla fattispecie base di cui all’art. comma 1. D.P.R. 309/1990 (v. pag. 6 della sentenza impugnata).
Considerato, infine, che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi nte