Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9737 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9737 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 luglio 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo aveva confermato, all’esito di giudizio abbreviato, la sentenza del Tribunale di Trapani del 17 settembre 2024, che aveva condanNOME l’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990;
che con i primi due motivi di doglianza – che possono essere esposti congiuntamente poiché fondati sulle medesime argomentazioni – si lamenta l’inosservanza della legge processuale penale, per avere il giudice modificato il capo d’imputazione senza preavvisare l’imputato, con ciò determinando una violazione del diritto di difesa;
che la parte ricorrente rileva come la giurisprudenza di legittimità riconosca la violazione dell’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza esclusivamente laddove il cambiamento dell’imputazione comporti un pregiudizio al diritto di difesa dell’imputato;
che, secondo la prospettazione difensiva, nel caso di specie, tale pregiudizio si è effettivamente verificato poiché il giudice, ritenendo la contestazione fatta dal pubblico ministero frutto di un mero refuso e, dunque, pacificamente riferita al comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e non anche al comma 4 del medesimo articolo, negava alla difesa la possibilità di adeguare la strategia processuale alla contestazione; infatti, l’imputato, valutando l’applicabilità del predetto comma 4 aveva scelto il rito alternativo che gli consentiva di beneficiare di uno sconto di pena poi negato;
che con il terzo motivo si censura l’applicazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte di appello escluso l’applicabilità del comma 4 del predetto articolo nonostante dagli elementi probatori in atti non emergesse alcun elemento riguardante l’offensività della condotta;
che, ai fini del riconoscimento della minore offensività della condotta, secondo la prospettazione difensiva, non ci si può limitare a valutare il quantitativo singolarmente detenuto, ma devono essere valutate le modalità d’azione del soggetto, le sue relazioni con il mercato di riferimento;
che, la difesa sostiene altresì che la contestazione del comma 4 dell’art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990 sarebbe stata doverosa, permettendo di differenziare la responsabilità tra soggetti concorrenti innanzi ad un medesimo fatto di reato;
che, con il quarto motivo di doglianza, la difesa lamenta la carenza di motivazione con riferimento all’esclusione della fattispecie di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che i primi due motivi aventi ad oggetto un’asserita reformatio in peius del capo d’imputazione sono inammissibili, in quanto, in parte, riproduttivi di censura già vagliata e disattesa nella pronuncia della Corte distrettuale, e, in parte, generici;
che la questione è già stata ampiamente trattata dalla Corte di appello alle pagg. 2 e 3 del provvedimento impugNOME, con cui la difesa non sembra minimamente confrontarsi;
che è lo stesso ricorrente a riconoscere la correttezza della giurisprudenza che ritiene sussistente la violazione dell’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza esclusivamente nei casi in cui ciò pregiudichi la difesa dell’imputato;
che, nel caso di specie, non può ritenersi concretizzato alcun pregiudizio poiché la fattispecie astratta oggetto del motivo di ricorso era stata erroneamente – inserita nel capo d’imputazione e successivamente eliminata dal giudice procedente, in quanto frutto di un mero refuso, ma la contestazione era riferita alla sostanza stupefacente del tipo cocaina, la quale è pacificamente ricondotta nel comma 1 dell’art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990 inserito nel capo d’imputazione; con la conseguenza che non sussiste alcuna violazione al diritto di difesa dell’imputato;
che il terzo motivo è parimenti inammissibile poiché trattasi di censura in parte nuovo, in parte generica e comunque manifestamente infondata;
che la difesa si limita, per la prima volta in questa sede, a richiedere l’applicazione del comma 4 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, senza richiamare valide argomentazioni in punto di fatto o di diritto a sostegno della richiesta e, sostanzialmente, confondendo tale fattispecie con quella del successivo comma 5, inapplica bile nel caso di specie, vista l’entità del fatto;
che il quarto motivo di ricorso, attinente all’esclusione del reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 è generico, in quanto la difesa si limita a lamentare la carenza di motivazione sul punto;
che in ogni caso, deve ribadirsi che ciò che determina l’imputazione è la fattispecie concreta, riferita a sostanza stupefacente di tipo pesante, e non l’astratta ricostruzione congetturale della difesa.
Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
t
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.