Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39656 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39656 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BADIA POLESINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Venezia ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento della destinazione alio spaccio della sostanza stupefacente, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado (vedi pp.2-3 della sentenza impugnata);
ritenuto che anche i motivi in punto di diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. e di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione sono inammissibili per genericità delle doglianze rispetto ad una motivazione accurata che dà conto delle ragioni a sostegno della decisione di rigetto (modalità della condotta, detenzione di oltre 40 dosi di eroina), oltre che per la rilevata insussistenza dei presupposti dei predetti benefici di legge;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
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