Sostanza stupefacente: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio comporta conseguenze penali severe, specialmente quando il quadro probatorio esclude l’uso esclusivamente personale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini entro cui è possibile impugnare una sentenza di condanna, sottolineando che la riproposizione di argomenti già ampiamente vagliati dai giudici di merito rende il ricorso inammissibile.
Il caso e la condotta contestata
La vicenda riguarda un imputato trovato in possesso di droga in circostanze che facevano presumere una finalità di cessione a terzi. Nonostante la difesa sostenesse l’uso personale, i giudici di merito avevano già fornito una valutazione puntuale e logica delle prove, escludendo tale ipotesi. Un elemento di particolare rilievo è rappresentato dal fatto che il soggetto ha agito mentre si trovava in regime di detenzione domiciliare, aggravando sensibilmente la propria posizione giuridica.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi presentati nel ricorso erano carenti di specificità. In particolare, la difesa si è limitata a ripetere censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza apportare nuovi elementi critici capaci di evidenziare una reale illogicità della sentenza impugnata. La Cassazione non può infatti procedere a una nuova valutazione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare che il ragionamento del giudice precedente sia coerente e rispettoso delle norme.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono principalmente nell’assenza di profili di censura consentiti in sede di legittimità. La Corte ha evidenziato come la destinazione della sostanza stupefacente a un uso non personale fosse supportata da emergenze probatorie chiare e non manifestamente illogiche. Inoltre, è stata ritenuta corretta l’applicazione della recidiva: la maggiore riprovevolezza del fatto è stata raccordata ai precedenti penali del ricorrente e alle modalità della condotta, realizzata violando le prescrizioni della detenzione domiciliare e di una misura di prevenzione personale. Tale contesto rende la condotta particolarmente grave sotto il profilo della pericolosità sociale.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza conferma che, in presenza di una motivazione solida del giudice di merito sulla destinazione della droga e sulla personalità del reo, non vi è spazio per un riesame in Cassazione che si basi su semplici deduzioni generiche. Per chi affronta procedimenti simili, emerge chiaramente l’importanza di una strategia difensiva che sappia individuare vizi logici reali piuttosto che limitarsi a contestare il merito della decisione.
Quando un ricorso per droga viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi presentati sono generici o si limitano a riprodurre le stesse difese già respinte nei precedenti gradi di giudizio senza evidenziare errori logici del giudice.
Quali elementi escludono l’uso personale della sostanza stupefacente?
Il giudice valuta le modalità della condotta, la quantità della sostanza e il contesto del ritrovamento per determinare se la droga sia destinata alla cessione a terzi.
In che modo la detenzione domiciliare influisce sulla condanna?
Commettere un reato mentre si è in detenzione domiciliare aumenta la gravità del fatto e giustifica l’applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46958 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46958 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito al’e di una valutazione puntuale e non. manifestamente illogica delle emergenze probatorie avito riguardo alla destinazione ad uno non esclusivamente personale della sostanza stupefacente detenuta (si vedano le considerazioni spese alla pagina 7 ); alla infondatezza delle deduzion difensive indicate a sostegno delle generiche, non accordate ( si veda la motivazione a pagina 11), alla sussistenza degli estremi fondanti» la ritenuta recidiva ( si vedano riferim contenuti alla pagina 13 laddove la maggiore riprovevolezza del fatto viene raccordata a precedenti del ricorrente e letta alla luce delle specifiche modalità della condotta, reali mentre l’imputato si trovava sottoposto a detenzione domiciliare e a una misura di prevenzione personale);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
ricorrente ai pagamento delle spese
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.