Sospensione sanzione accessoria: quando va sospesa la patente?
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 6313 del 2024, ha affrontato una questione di notevole rilevanza pratica in materia di guida in stato di ebbrezza: l’esecutività della sospensione sanzione accessoria della patente di guida quando la pena principale viene sostituita con il lavoro di pubblica utilità. La pronuncia chiarisce che il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione accessoria fino alla valutazione finale del lavoro svolto, per non vanificare i benefici previsti dalla legge.
I fatti del caso
Il Tribunale di Trapani, su richiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, applicava una pena per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, co. 2 lett. c e 2-sexies, C.d.S.), sostituendola integralmente con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Contestualmente, disponeva la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per una durata di due anni.
La difesa dell’imputato proponeva ricorso in Cassazione lamentando due profili:
1. La mancata motivazione sulla durata della sospensione della patente, ritenuta eccessiva.
2. L’omessa sospensione dell’esecutività della sanzione amministrativa accessoria fino al termine del lavoro di pubblica utilità.
L’importanza della sospensione sanzione accessoria
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, chiarendo un aspetto cruciale. La durata di due anni non era una scelta discrezionale del giudice, ma l’applicazione del minimo edittale. Il Codice della Strada, infatti, prevede che se il veicolo guidato in stato di ebbrezza appartiene a una persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso specifico, la sanzione base di un anno è stata correttamente portata a due.
Il punto centrale della sentenza risiede però nell’accoglimento del secondo motivo. La Corte ha ribadito che l’articolo 186, comma 9-bis, del Codice della Strada prevede un importante beneficio per chi svolge con esito positivo il lavoro di pubblica utilità: la riduzione alla metà della durata della sospensione della patente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha stabilito che far decorrere la sospensione della patente prima della conclusione del lavoro sostitutivo finirebbe per “mortificare irreversibilmente l’aspettativa dell’imputato ad ottenere una riduzione della sanzione”. Se la sanzione venisse eseguita immediatamente per intero, il successivo esito positivo del lavoro di pubblica utilità non potrebbe più produrre l’effetto premiale voluto dal legislatore.
Di conseguenza, il giudice che sostituisce la pena con il lavoro di pubblica utilità ha l’obbligo di disporre contestualmente la sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa accessoria. Questa sospensione perdura fino alla valutazione sull’esito del lavoro svolto. Solo a quel punto, se l’esito è positivo, il giudice potrà dichiarare estinto il reato e ridurre della metà la sanzione della sospensione, che inizierà a decorrere da quel momento.
Le motivazioni giuridiche
Il ragionamento della Corte si fonda sulla necessità di dare concreta attuazione alla finalità rieducativa e premiale del lavoro di pubblica utilità. L’istituto è concepito non solo come una punizione, ma anche come un’opportunità per il condannato di dimostrare il proprio ravvedimento, ottenendo in cambio significativi benefici. Consentire l’immediata esecuzione della sospensione della patente svuoterebbe di significato tale meccanismo. La Corte, rilevando l’omissione del giudice di merito, ha provveduto direttamente alla correzione ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., annullando la sentenza sul punto senza rinvio e disponendo la sospensione dell’efficacia della sanzione.
Conclusioni e implicazioni pratiche
Questa sentenza consolida un principio di garanzia fondamentale per l’imputato. Si afferma che, in caso di applicazione del lavoro di pubblica utilità per guida in stato di ebbrezza, la sospensione sanzione accessoria della patente non è immediatamente esecutiva. Il giudice deve congelarne gli effetti in attesa di verificare il comportamento del condannato. Questa decisione assicura che il beneficio della riduzione della sanzione, legato al positivo svolgimento del lavoro, non sia una mera formalità, ma un diritto effettivo e concretamente fruibile.
Quando la pena per guida in stato di ebbrezza è sostituita con il lavoro di pubblica utilità, la sospensione della patente ha effetto immediato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’efficacia della sanzione accessoria della sospensione della patente deve essere a sua volta sospesa fino alla valutazione dell’esito del lavoro di pubblica utilità.
Perché l’esecuzione della sospensione della patente viene posticipata?
Perché l’esito positivo del lavoro di pubblica utilità comporta, per legge, la riduzione alla metà della durata della sospensione della patente. Farla decorrere immediatamente prima di tale valutazione annullerebbe questo importante beneficio per l’imputato.
Se guido in stato di ebbrezza un’auto non mia, la sanzione è più grave?
Sì. Il Codice della Strada prevede che se il veicolo appartiene a una persona estranea al reato, la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6313 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6313 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della esecutività della sanzione amministrativa accessoria.
Lette le conclusioni del ricorrente, in persona del difensore AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 Tribunale di Trapani, su richiesta dell’imputato, cui ha prestato consenso l’ufficio del Pubblico Ministero, ha applicato a COGNOME NOME la pena di mesi due giorni venti di arresto ed euro milleduecento di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui all’art.186 comma 2 lett.c) e 2 sexies cod. della strada, sostituendola con il lavoro di pubblica utilità presso ente da concordare con lo UEPE di Trapani, disponendo al contempo la sospensione della patente di guida per la durata di due anni, mandando gli uffici territorialmente competenti per la esecuzione di quanto disposto.
2.Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge la difesa dell’imputato la quale denuncia mancanza di motivazione per non avere evidenziato le ragioni della determinazione della sanzione amministrativa accessoria nella misura massima e violazione di legge per non avere disposto la sospensione della sanzione amministrativa fino alla conclusione dell’esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
3.11 ricorso deve trovare accoglimento limitatamente a tale ultimo profilo di doglianza. Invero l’art.186 comma 9 bis C.d.S. prevede che, in caso di positivo esito del lavoro di pubblica utilità, il giudice debba provvedere alla riduzione alla metà della durata della sanzione amministrativa accessoria e pertanto la esecuzione della sanzione, in pendenza del termine necessario allo svolgimento del lavoro sostitutivo, finirebbe per mortificare irreversibilmente l’aspettativa dell’imputato ad ottenere una riduzione della sanzione.
Pertanto, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre – ove prevista – la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione del reato e ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (sez.4, n.48330 del 27/09/2017 Braghetto, Rv.271040; n.12262 del 8/0272018, PG, in proc.Ferrarini, Rv.272531) e qualora il giudice di merito non abbia provveduto in tal senso a Corte di cassazione può provvedervi direttamente ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
Infondato è invece il primo motivo di doglianza, che attiene alla durata della disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in quanto la durata indicata dal giudice, due anni di sospensione, costituisce il minimo edittale della sanzione amministrativa
applicabile ai sensi dell’art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. in quanto, nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato, la sanzione é raddoppiata. Dal capo di contestazione emerge come il veicolo Fiat Cinquecento targata TARGA_VEICOLO, del quale il COGNOME era alla guida al momento dell’accertamento della condizione di ebbrezza alcolica, risultasse essere di proprietà di tale COGNOME NOME, persona estranea al reato, e per tale ragione la durata della sanzione amministrativa nei confronti del conducente del veicolo è stata applicata nella misura edittale minima (un anno di sospensione della patente di guida, raddoppiata a due anni).
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa sospensione dell’esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria con sospensione, per l’effetto, dell’efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il ricorso deve essere rigettato per il resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione dell’esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria e sospende, per l’effetto, l’efficacia della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 30-11-23.