Sospensione Prescrizione: Quando il Ricorso è Generico e Inammissibile
La prescrizione nel diritto penale rappresenta un principio di civiltà giuridica, garantendo che nessuno possa essere perseguito a tempo indeterminato. Tuttavia, il calcolo dei suoi termini può essere complesso, specialmente quando intervengono eventi che ne determinano la pausa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulla sospensione prescrizione e sui requisiti di ammissibilità del ricorso, sottolineando come la genericità dei motivi porti a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Trieste, hanno presentato ricorso per Cassazione. Il loro unico motivo di doglianza riguardava la presunta violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione dei reati a loro ascritti. Sostenevano che la Corte territoriale avesse commesso un errore nel calcolo dei termini, non tenendo conto del tempo trascorso. A loro avviso, i reati, commessi tra il 2015 e l’inizio del 2016, avrebbero dovuto essere già estinti.
La Questione Giuridica: Il Calcolo della Sospensione Prescrizione
Il nodo centrale della controversia era il corretto computo dei periodi di sospensione prescrizione. Gli imputati ritenevano che il termine non fosse stato interrotto validamente, portando così alla maturazione della prescrizione prima della sentenza di secondo grado. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a verificare se i giudici di merito avessero applicato correttamente le norme del codice penale che disciplinano l’istituto della sospensione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali: la manifesta infondatezza e genericità dei motivi presentati e la correttezza del calcolo operato dalla Corte d’Appello.
La Genericità del Ricorso come Causa di Inammissibilità
I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi del ricorso erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già esaminati e respinti in appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, non può limitarsi a riproporre le stesse questioni, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza impugnata. In questo caso, mancava una vera e propria confutazione del ragionamento della Corte d’Appello, rendendo il ricorso solo ‘apparente’ e non funzionale al suo scopo.
Il Corretto Calcolo dei Periodi di Sospensione
La Corte ha confermato che i giudici di merito avevano correttamente calcolato il termine di prescrizione. Sono stati individuati due distinti periodi di sospensione che, sommati, hanno impedito l’estinzione dei reati:
1. Dal 23 ottobre 2019 all’8 gennaio 2020 (77 giorni): Sospensione dovuta all’astensione dalle udienze dei difensori (comunemente noto come ‘sciopero degli avvocati’).
2. Dal 28 aprile 2021 al 13 ottobre 2021: Sospensione causata da una richiesta di rinvio della difesa per poter preparare e depositare le conclusioni finali.
La Corte ha specificato che la seconda sospensione opera ‘ex lege’, cioè per diretta previsione di legge, e la sua validità non è inficiata dalla mancata menzione nel verbale d’udienza.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando che i ricorsi erano manifestamente infondati. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una risposta puntuale e corretta alle medesime obiezioni, calcolando con precisione i due periodi di sospensione. Il primo, derivante dall’astensione dei difensori, è una causa di sospensione legalmente prevista. Il secondo, scaturito da una richiesta di rinvio avanzata dalla stessa difesa per finalizzare le proprie argomentazioni, costituisce un’altra ipotesi di sospensione che opera automaticamente per legge. L’irrilevanza della sua annotazione a verbale rafforza il principio secondo cui gli effetti giuridici previsti dalla norma si producono indipendentemente da mere formalità. Pertanto, i ricorsi, non riuscendo a muovere una critica argomentata contro questo solido ragionamento, si sono rivelati privi di specificità e, di conseguenza, inammissibili.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due principi fondamentali per la pratica forense. In primo luogo, un ricorso per Cassazione deve essere specifico e criticare puntualmente le motivazioni della sentenza impugnata, altrimenti rischia l’inammissibilità per genericità. In secondo luogo, il calcolo della sospensione prescrizione deve tenere conto di tutti gli eventi previsti dalla legge, come lo sciopero dei difensori o le richieste di rinvio per esigenze difensive. Quest’ultime, in particolare, attivano una sospensione ‘ex lege’ che posticipa la data di estinzione del reato, un fattore che gli avvocati e gli imputati devono sempre considerare attentamente nella loro strategia processuale.
Un ricorso che ripete gli stessi motivi dell’appello è valido?
No, la Corte di Cassazione lo considera inammissibile perché è generico e non contiene una critica argomentata alla sentenza impugnata, risolvendosi in una mera ripetizione di argomenti già esaminati.
L’astensione degli avvocati (sciopero) sospende la prescrizione del reato?
Sì, il periodo di rinvio del processo dovuto alla legittima astensione dei difensori costituisce un’ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, come confermato nel provvedimento.
Se la difesa chiede un rinvio per preparare le conclusioni, la prescrizione si sospende?
Sì, la richiesta difensiva di un rinvio per l’adozione delle conclusioni determina una sospensione del termine di prescrizione ‘ex lege’ (per legge), anche qualora tale sospensione non venga esplicitamente menzionata nel verbale d’udienza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30178 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30178 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a VILLAFRANCA DI VERONA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, proposti con unico atto, di NOME COGNOME e NOME COGNOME, letta la memoria depositata;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 157 – 159 cod. pen. per mancata declaratoria di prescrizione dei reati contestati anche in relazione all’errato errato calcolo della sospensione dei termini, è manifestamente infondato perché basato su considerazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, i giudici del merito a pag. 9 e 10 della sentenza impugnata hanno correttamente calcolato il termine di prescrizione, anche in relazione alla sospensione di esso, intervenuta all’udienza del 23 ottobre 2019 per giorni 77 fino all’udienza dell’8 gennaio 2020, a causa dell’astensione dei difensori (come risulta a verbale), circostanza già idonea a non determinare la prescrizione dei reati prima della sentenza impugnata (tutti commessi nel 2015 e l’ultimo di essi nel gennaio del 2016), alla quale si aggiunge l’ulteriore periodo di sospensione del termine dall’udienza del 28 aprile 2021 all’udienza del 13 ottobre 2021, dovuta ad una richiesta difensiva finalizzata all’adozione delle conclusioni, rimanendo irrilevante che di tale sospensione ex lege non si faccia menzione nel verbale di udienza;
rilevato, pertanto e con assorbimento di quanto contenuto nella memoria, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pregidente