Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 970 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 970 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CAPANNORI il DATA_NASCITA
NOME nata a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte di appello di Firenze
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO NOME COGNOME che si è riportato alla memoria scritta e ha concluso per la fondatezza del primo motivo, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, del foro di Lucca, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen., come da nomina in atti, dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, del foro di Lucca, in difesa dei ricorrenti, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chieden- done l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 28/02/2025, riformava parzialmente la sentenza, emessa in data 19/01/2021 dal Tribunale di Lucca, che aveva condannato NOME COGNOME ed NOME COGNOME alla pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di incendio boschivo di cui all’art. 423-bis, comma 1 e 2, cod. pen. (commesso il 01/10/2016), concedendo il beneficio della non menzione, confermando nel resto la sentenza appellata.
1.1. In punto di fatto, i giudici di merito ritenevano accertato che i giudicabili, nel procedere alla ripulitura di un terreno di loro proprietà, avevano dato fuoco, senza adottare le necessarie precauzioni, alle sterpaglie ivi raccolte ed ammucchiate, così cagionando un incendio che aveva coinvolto, oltre al loro oliveto, i terreni e i boschi confinanti.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in ordine alla mancata declaratoria di non procedibilità per estinzione del reato, determinata dal decorso del termine di prescrizione prima della definizione del giudizio di appello.
Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente computato, tra le cause di sospensione, il rinvio operato all’udienza del 25/06/2018 del giudizio di primo grado (per complessivi 4 mesi e 25 giorni), che era stato determinato principalmente dall’assenza del giudice titolare (per trasferimento ad altra sede) e riassegnazione del procedimento ad altro magistrato.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta carenza o illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del COGNOME, avendo la Corte territoriale valorizzato, con affermazioni apodittiche, circostanze non sufficienti a dimostrarne il concorso nell’attività criminosa «oltre ogni ragionevole dubbio».
2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131 -bis cod. pen., avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva con affermazioni apodittiche, trascurando di considerare gli specifici elementi dedotti a sostegno.
Si c hiede, pertanto, l’annullamento dell a sentenza impugnata.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza, nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, comportando l’assorbimento de lle ulteriori censure.
La Corte territoriale, nel calcolare il termine di prescrizione del reato, ha erroneamente computato il periodo di sospensione di mesi 4 e giorni 25 conseguente al rinvio del procedimento, nel giudizio di primo grado, all’udienza del 25/06/2018.
2.1. Dagli atti, cui questa Corte può accedere in considerazione della natura della doglianza, risulta che all’udienza del 16/05/2018 il giudice onorario assegnatario del fascicolo, avendo rilevato che si trattava di reato non rientrante nella previsione di cui all’art. 550 cod. proc. pen., rinviava al 21/06/2018 , al solo fine di comunicare chi fosse il nuovo giudice. Con decreto del 17/05/2018 (redatto sulla copertina del fascicolo di primo grado), il Presidente di sezione assegnava il fascicolo al giudice COGNOME. A ll’udienza del 25/06/2018 il difensore , sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, dichiarava di aderire all’astensione proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE ed il giudice COGNOME (diverso dal giudice titolare del fascicolo) rinviava il procedimento all’udienza del 20/11/2018 , che veniva celebrata dal giudice COGNOME, assegnatario del fascicolo, come disposto dal decreto del Presidente di Sezione.
2.2. Ciò posto, appare indubbio (sebbene nel relativo verbale si dia conto solo dell’adesione del difensore ed il riferimento al rinvio innanzi al nuovo giudice assegnatario in virtù del decreto del Presidente di sezione sia contenuto solo in un foglio privo di segni di congiungimento con il verbale) che il rinvio dell’udienza del 25/06/2018 sarebbe stato disposto anche in assenza dell’adesione del difensore all’astensione, al fine di con sentire la trattazione del processo da parte del giudice assegnatario del fascicolo.
2.3. In materia questo Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore e l’altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione» (Sez. 2, n. 11039 del 03/12/2019 (dep. 01/04/2020), Rv. 278523 -01; Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Rv. 277533 -01; Sez. 2, n. 11559 del 09/02/2011, Rv. 249909 -01).
2.4. Escluso, quindi, in applicazione di tali principi, dal computo del termine di prescrizione, il periodo determinato dal rinvio del 25/06/2018, ne consegue che il periodo complessivo di sospensione è di 10 mesi e 24 giorni, – dovendo rettifi-
carsi anche il periodo relativo alla sospensione per l’emergenza da COVID -19, erroneamente indicato dalla Corte territoriale in mesi 1 e giorni 11, invece di giorni 64 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 (dep. 2021), Rv. 280432 -03; Sez. 6, n. 23476 del 09/04/2025, Rv. 288320 – 01 ) -sicché il termine massimo di prescrizione (7 anni, 6 mesi più il periodo di sospensione indicato) risulta spirato il 19.02.2025 prima della pronuncia della sentenza della Corte di appello.
Secondo l’insegnamento impartito da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 2016), Rv. 266819 -01, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. Pertanto, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché’ il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, il 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME