Sospensione Prescrizione Reati: La Cassazione Fa Chiarezza sul Periodo Transitorio
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sulla disciplina della sospensione prescrizione reati, un tema complesso e oggetto di recenti riforme legislative. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha stabilito come interpretare il rapporto tra la Riforma Orlando (L. 103/2017) e la Riforma Cartabia (L. 134/2021) per i reati commessi in un preciso arco temporale, ponendo fine a un contrasto interpretativo.
I Fatti del Caso
Una persona era stata condannata in primo e secondo grado per un reato previsto dal Codice della Strada (art. 186). Contro la sentenza della Corte di Appello, l’imputata ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il motivo centrale del ricorso era il mancato riconoscimento della prescrizione del reato, un istituto che estingue il reato stesso se trascorre un certo tempo senza una sentenza definitiva.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla sospensione prescrizione reati
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il cuore della decisione si basa su un recentissimo intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (la loro massima espressione, che interviene per risolvere i dubbi interpretativi più importanti). Questo intervento ha risolto il contrasto su quale normativa applicare alla sospensione prescrizione reati commessi nel periodo transitorio tra l’entrata in vigore della Riforma Orlando e quella della Riforma Cartabia.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che la tesi della ricorrente si poneva in diretto contrasto con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite. Secondo tale principio, per tutti i reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, continua ad applicarsi la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla Riforma Orlando (art. 159, commi 2, 3 e 4 del codice penale). Questa normativa prevede specifiche cause di sospensione del decorso dei termini. La successiva Riforma Cartabia non ha avuto effetto retroattivo su tali fattispecie. Di conseguenza, il calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato, nel caso specifico, era stato correttamente effettuato dai giudici di merito, tenendo conto dei periodi di sospensione. Il ricorso è stato quindi ritenuto infondato e, di conseguenza, inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di mille euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha giustificato l’importo della sanzione pecuniaria tenendo conto che, al momento della proposizione del ricorso, esisteva un orientamento giurisprudenziale di segno contrario, sebbene minoritario, che poteva aver indotto in errore la parte.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale per il calcolo della prescrizione penale. Stabilisce in modo definitivo che la Riforma Orlando, per quanto riguarda la sospensione del corso della prescrizione, è pienamente applicabile ai reati commessi nel periodo transitorio 2017-2019. La decisione garantisce certezza giuridica e uniformità di trattamento, ribadendo l’importanza delle pronunce delle Sezioni Unite come guida interpretativa per tutti i tribunali. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa avere un punto di riferimento chiaro per determinare la corretta applicazione delle norme sulla prescrizione in relazione a un vasto numero di procedimenti penali.
Qual era il motivo principale del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorso si basava essenzialmente sulla contestazione del mancato rilievo della prescrizione del reato, sostenendo che i termini per l’estinzione del reato fossero già decorsi.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato, in quanto si poneva in contrasto con un recente e autorevole principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della stessa Corte.
Quale principio hanno stabilito le Sezioni Unite riguardo la sospensione della prescrizione per i reati commessi tra il 2017 e il 2019?
Le Sezioni Unite hanno stabilito che per i reati commessi nel periodo dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione è quella introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (Riforma Orlando), che quindi continua ad essere applicabile nonostante le modifiche successive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9366 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9366 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENZANO DI ROMA il 06/03/1992
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 11 luglio 2024, di parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 19 maggio 2022, in ordine al reato di cui all’art. 186 cod. strada;
rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo della prescrizione (su cui pp. 3 e 4 sentenza ricorsa) è manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con il principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite (Sez. Un., 12 dicembre 2024, COGNOME), secondo il quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, somma determinata tenuto conto dell’esistenza, al momento della proposizione del ricorso, di un orientamento interpretativo di segno contrario, seppur minoritario;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025