Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6963 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6963 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nata a Regalbuto il 4/9/1948 NOME nata a Regalbuto il 19/8/1952 NOME NOME nato a Regalbuto 1’1/2/1961 avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania in data 25/10/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 25/10/2023, la Corte d’appello di Catania riformando la sentenza del Tribunale di Catania emessa 1’8/3/2018 riqualificava i fatti ascritti
agli imputati in termini di truffa tentata (e non consumata come ritenuto dal Tribunale) e dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione maturata, tenuto conto delle sospensioni, il 16/4/2018 e cioè in data successiva alla sentenza di primo grado ( dell’ 8/3/2018 ).
I giudici di appello, dopo avere accertato, mediante perizia, che la firma apposta da NOME COGNOME sulla raccomandata con la quale erano stati modificati i nominativi dei beneficiari delle polizze vita, originariamente destinate a NOME, era falsa ha ritenuto integrato il tentativo di truffa avendo gli imputati, cugini NOME COGNOME la quale, in principio, aveva indicato come beneficiario di due polizze vita del valore di euro 10.000,00 ciascuna, NOME, compiuto atti idonei, consistiti nell’inviare la raccomandata con la falsa firma di NOME COGNOME e nel presentarsi presso l’Istituto bancario Banco di Sicilia ag. 15, per riscuotere dette polizze rivendicando la qualità di beneficiari, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il funzionario competente al fine di ottenere la liquidazione delle polizze con conseguente danno del reale beneficiario f non riuscendo nell’intento in quanto il Rossi presentava denuncia.
2.Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, gli imputati NOME e NOME deducendo, con il primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 61 n. 7 , 640 e 124 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe travisato il dato emerso in dibattimento e cioè che la volontà di NOME COGNOME come dichiarato dal notaio escusso in dibattimento, era quella di estinguere le due polizze di cui era beneficiario il NOME e di versare il denaro sul suo conto corrente per provvedere alle sue necessità di cure mediche essendo la stessa ricoverata.
Deduce la difesa che il notaio avrebbe riferito di avere eliminato dal testamento la parte relativa alla modifica dei beneficiari delle polizze e predisposto una procura in favore dei cugini della donna, affinchè questi effettuassero il versamento del denaro sul conto corrente della stessa, a nulla rilevando che la donna non sottoscrisse la procura, posto che l’indicazione del motivo della mancata sottoscrizione, avrebbe consentito di ritenerla valida anche se non sottoscritta.
Assume quindi la difesa che, non essendo il Rossi (più) legittimato alla riscossione delle polizze vita, lo stesso non avrebbe subito alcun ipotetico danno. Ed in ogni caso rJfita la scarsa entità del danno non sarebbe integrata la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., per cui il reato sarebbe improcedibile per tardività della querela come spiegato nel successivo motivo.
Con il secondo motivo la difesa deduce che la querela, presentata in data 25/10/2010, sarebbe tardiva perché proposta oltre due anni dalla data della missiva dell’ 8/10/2008.
Con il terzo motivo si contesta la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta difensiva con la quale si chiedeva di correggere il capo di imputazione e di indicare con precisione il momento consumativo del reato ai fini del corretto espletamento delle prerogative difensive.
Con il quarto motivo si deduce l’intervenuta prescrizione del reato che sarebbe maturata, secondo la difesa, in data antecedente alla sentenza di primo grado, non potendosi computare come sospensione il rinvio dal 20/4/2017 al 13 luglio 2017.
Con autonomo ricorso NOME COGNOME propone motivi di ricorso sostanzialmente sovrapponibili a quelli degli altri due imputati: 1) violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., posto che, a prescindere dalla falsità della firma apposta sulla raccomandata con la quale si modificavano i destinatari delle polizze vita, la volontà manifestata dalla COGNOME al notaio COGNOME e da questi riportata a dibattimento, era quella di estinguere le polizze e di versare l’importo sul suo conto corrente, sicchè non potrebbe configurarsi il danno di rilevante gravità t con la conseguenza che non essendo il reato procedibile d’ufficio ma a querela ed essendo questa tardiva avrebbe dovuto dichiararsi l’improcedibilità.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato, in data antecedente alla sentenza di primo grado; con il terzo motivo contesta le statuizioni civili, posto che i non essendo Rossi il beneficiario delle polizze questi non potrebbe vantare alcun diritto al risarcimento del danno; con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile atteso che, essendo il reato estinto prima della sentenza di appello e ancora prima della scadenza dei termini per la proposizione dell’appello, la statuizione in ordine alle spese sarebbe illegittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso con il quale i ricorrenti deducono l’intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla sentenza di primo grado ( dell’ 8/3/2018), è fondato, dal suo accoglimento discende l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata con revoca delle statuizioni civili risultando assorbiti gli ulteriori motivi.
Va precisato che nel caso in esame ci si trova di fronte ad una sentenza di appello che ha dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione confermando le statuizioni civili.
Giova evidenziare che, per quanto concerne specificamente la vicenda oggetto, appare riscontrabile l’errore di fondo della sentenza di appello che ha considerato come causa di sospensione della prescrizione, il rinvio dell’udienza disposto all’udienza del 16/3/2017, dal 20/4/2017 al 13/7/2017.
Si legge nel verbale di udienza del 16/3/2017 “Il P.M. chiede breve rinvio per ragioni di opportunità. Il Tribunale rilevata la richiesta di rinvio del P.M., rinvia 20/4/2017 ore 12 aula 1 , anzi al 13/7/2017 ore 12,00 con sospensione del termini di prescr. dal 20/4/2017 al 13/7/2017”. Nel verbale stenotopico del 16/3/2017, allegato a quello manoscritto, è specificato che la richiesta di differimento promanava dal Pubblico Ministero e che l’individuazione della data dell’udienza di rinvio, fu determinata per l’ indisponibilità dei difensori all’udienz del 20/4/2024, proposta dal giudice.
E’ evidente allora l’errore di fondo in cui è incorsa la Corte di appello che, nel computare il termine di prescrizione ha considerato, come causa di sospensione, l’individuazione della data dell’udienza di rinvio ( 13/7/2017), ipotesi che non rientra nell’alveo delle cause di sospensione specificatamente dettate dall’art. ex art. 159, co.1, n. 3 ) cod. proc. pen. e non il fatto che il rinvio era originato da prioritaria richiesta del Pubblico Ministero.
Va al riguardo precisato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore e l’altro al giudice, deve accordarsi prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione ( Sez.5, n. 36990 del 24/06/2019, Rv. 277533). L’art. 159, comma 1, n. 3, cod. proc. pen., infatti, richiede espressamente, affinché possa operare la sospensione dei termini di prescrizione, che la relativa richiesta venga formulata dall’imputato o dal suo difensore, e nel caso di una richiesta di mero rinvio dell’udienza avanzata da un’altra parte del processo, che questi vi aderisca espressamente posto che solo in tal caso può ritenersi equiparabile al rinvio richiesto da altre parti il rin richiesto dall’imputato cui consegua una declaratoria dei termini di sospensione della prescrizione ( Sez. 3 , n. 45126 del 22/10/2021 , Rv. 282219).
Nel caso di specie la richiesta di rinvio, come detto, fu determinata da esigenze
del Pubblico Ministero e solo di riflesso la difesa si inserì nella pianificazione dell data di udienza.
Osserva, infatti, il collegio che un conto è la richiesta di rinvio, fattore che luogo alla sospensione della prescrizione perché non originato da esigenze probatorie, altro conto è la individuazione della data del rinvio che avviene nell’ambito del motivo di rinvio, attiene all’organizzazione dell’ufficio e non ha rilievo esterno fino a quando non è stabilita dal giudice.
Per questo motivo non è possibile considerare il rinvio dal 20/4/2017 al 13/7/2017 ai fini della sospensione della prescrizione perché l’udienza del 20/4/2017 non risulta essere stata mai fissata (e poi differita), ma solo informalmente proposta dal giudice alle parti.
A fronte di tali considerazioni il termine di prescrizione di anni sette e mesi sei a decorrere dall’8/10/2008, tenuto conto dei periodi di sospensione indicati dalla Corte di appello e non contestati, ad eccezione di quello di gg. 60 ( dal 20/4/2017 al 13/7/2017) pari a gg. 679, è maturato in data antecedente alla sentenza di primo grado e cioè il 15/2/2018.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini civili e per l’effetto revoca le statuizioni civili.
Roma, 25/10/2024
NOME
Il consigliere estensore
NOME COGNOME
Il presidente
mberiali