Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14386 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14386 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
STANZIONE NOME nato il 28/02/1977 a NOCERA INFERIORE avverso la sentenza in data 18/10/2024 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in 18/10/2024 della Corte di appello di Salerno, che ha riformato la sentenza in data 26/01/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, riqualificando il fatto contestato al capo B) ai sensi dell’art. 494 cod. pen. e rideterminando la pena complessivamente inflitta anche per il reato di truffa contestato al capo A).
Deduce:
1.1. Violazione di legge in relazione all’art. 159, comma primo, cod. pen. in relazione all’art. 108 cod. pen..
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Il ricorrente sostiene che la corte di appello ha erroneamente ritenuta valida la sospensione dei termini di prescrizione disposta dal giudice di primo grado all’udienza del 19/02/2019 per il rinvio per il termine a difesa richiesto ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen. dal difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen..
Osserva che il rinvio veniva richiesto e disposto senza l’opposizione del pubblico ministero e della parte civile, che si rimettevano alle determinazioni del giudice.
Deduce, quindi, l’erroneità dell’interpretazione data dalla corte di appello all’art. 159 cod. pen., computando sulla base di tale rinvio una sospensione dei termini di prescrizione per complessivi 286 giorni.
Secondo il ricorrente, invece, la sospensione poteva essere disposta per un massimo di sette giorni, che sono quelli riconosciuti dall’art. 108 cod. proc. pen. al difensore che chieda un termine a difesa, cui vanno aggiunti i sessanta giorni previsti dall’art. 159, comma terzo, cod. pen., dal momento in cui cessa la causa dell’impedimento, tale dovendosi considerare la condizione del difensore che, nominato in udienza, non è in grado di garantire il diritto di difesa.
Precisa che escludendo tale periodo, il termine di prescrizione sarebbe andato a maturare il 22.01.2024, cui vanno aggiunti i 67 giorni per il rinvio in questione, così arrivandosi alla data del 30.03.2024, prima della pronuncia della sentenza di appello.
1.2. Violazione di legge in relazione all’art. 159, comma primo, n. 1 cod. peen..
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto una sospensione di 176 giorni per adesione della difesa a un’astensione delle udienze.
A tale proposito sostiene che in realtà il rinvio dell’udienza del 02/12/2019 all’udienza del 26/05/2020 era stato disposto per un impedimento del giudice e che solo un’errata verbalizzazione su di un prestampato lascia pensare che il rinvio fosse stato disposto per l’adesione dei difensori presenti a un’astensione dalle udienze proclamata dalla Camera Penale di Nocera Inferiore, cui nessuno dei due difensori apparteneva.
Ribadisce, quindi, che il reato doveva ritenersi prescritto alla data del 30.03.2024.
1.3. Erronea applicazione di norma processuale, in relazione all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen..
Secondo il ricorrente la nuova formulazione dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., che aumenta da venti a quaranta giorni il termine a comparire, deve essere applicata avendo riguardo alla data di notifica del decreto di citazione in appello, in applicazione del principio tempus regit actum.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il ricorrente sostiene che in relazione alla richiesta di rinvio per termine a difesa la sospensione dei termini di prescrizione deve avere una durata massima di 60 giorni, cui vanno aggiunti i giorni necessari alla cessazione dell’impedimento che, nel caso in esame, andrebbe individuato nei sette giorni riconosciuti dall’art. 108, comma 3, cod. proc. pen..
La questione, però, è già stata affrontata da questa Corte, che -in caso analogo- ha spiegato che «il provvedimento di rinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poichè, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio per concessione di termini a difesa per discussione). (Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, COGNOME, Rv. 266469 – 01; Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, COGNOME, Rv. 260753 – 01; Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013, M. Rv. 256067 – 01).
Con il secondo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che il rinvio disposto all’udienza del 02/12/2019 era dovuto all’assenza del giudice e non invece per l’adesione degli avvocati alla sospensione dalle udienze deliberata dalla Camera Penale.
Per come spiegato dallo stesso ricorrente e per come emerge dalla lettura degli atti -consentita in ragione della natura processuale della questione- nel verbale di udienza è stato annotato che il rinvio è stato disposto per adesione dei difensori all’astensione delle udienze deliberato dalla Camera Penale di Nocera Inferiore.
Nello stesso verbale, però, è anche annotato che il giudice titolare (dottoressa COGNOME) era sostituita dal giudice COGNOME; inoltre, alla seconda pagina, dove viene disposto il rinvio, è annotato a penna “stante la diversa composizione dell’organo giudicante”.
Tale rinvio, in effetti, risulta indicato su un modulo prestampato, dove si dà atto che i difensori compaiono al solo fine di dichiarare l’adesione all’astensione dalle udienze.
Ne discende che il verbale risulta di significato perplesso, in quanto indica due cause differenti, tra loro incompatibili, circa le ragioni del rinvio, ossia la diversa composizione del giudice titolare (attesa l’assenza del giudice titolare) e l’adesione degli avvocati all’astensione dalle udienze.
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A fronte di una doppia causa del rinvio, non può che osservarsi come la corretta costituzione dell’ufficio giudicante preceda logicamente quella della costi-
tuzione delle parti, così che deve ritenersi che tra le due cause indicate nel verbale, prevalga quello collegato alla “diversa composizione dell’organo giudicante”, che
ha comportato il rinvio a una successiva udienza davanti al giudice titolare.
Da ciò discende che la difesa ha fondatamente eccepito che il tempo neces- sario alla prescrizione non veniva sospeso per il rinvio della trattazione dall’udienza
del 2 dicembre 2019 a quella del 26/05/2020, perché non era dovuto all’adesione delle parti all’astensione delle udienze proclamato dalla Camera Penale.
3. La fondatezza del motivo ora esaminato comporta il regolare costituirsi del rapporto processuale, il che porta a rilevare che i reati in contestazione sono
prescritti.
Infatti, avendo riguardo alla data di commissione dei fatti (21 e
22/07/2016), alla pena edittale massima (tre anni di reclusione per la truffa e un anno di reclusione per la sostituzione di persona), considerando gli atti interruttivi
e applicando gli artt. 157 e 160 cod. pen., il termine di prescrizione matura il
22.01.2024, cui vanno aggiunti 286 giorni di sospensione per rinvio disposto su richiesta delle parti (escludendosi, quindi, 176 giorni per il rinvio dal 2 dicembre 2019 al 26/05/2020), così pervenendosi al 3 novembre 2024, data in cui i reati sono estinti per prescrizione.
Il terzo motivo di ricorso resta assorbito.
Restano confermate le statuizioni civili, in assenza di censure sulla sussistenza dei fatti.
Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati contestati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così deciso il 05/02/2025