Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46331 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46331 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sui ricorso proposto da
NOME nata a Ugento il 20/07/1955
NOMECOGNOME nato a Ugento il 21/11/1976
NOME nata in Albania il 22/09/1969
COGNOME SalvatoreCOGNOME nato a Ugento il 06/05/1953
avverso la sentenza del 22/01/2024 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvi della sentenza per intervenuta prescrizione;
lette le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che ha chi l’accoglimento dei ricorsi aderendo alle conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, a seguito gravame interposto dagli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 1 luglio 2022 d locale Tribunale, in riforma delle decisione ha dichiarato non doversi procedere confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati ascrittile al capo B perché esti prescrizione, rideterminando la pena inflittale; ha confermato nel resto la sent impugnata con la quale i predetti imputati sono stati riconosciuti responsabil reati di cui al capo A (artt. 110, 81, 337 e 341-bis cod. pen.) loro asc condannati a pena di giustizia, oltre le statuizioni civili in favore delle pa costituite.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che con unico comune atto del difensore deducono i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 157,158,159 cod. pen., 129 531 cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione dei di cui al capo A), richiesta dalla difesa, essendosi indicato il termine massi prescrizione la data del 23.01.2024, erroneamente ricomprendendo nel periodo di sospensione del decorso della prescrizione anche quello intercorso tra la udie del 20.11.2018 e quella di rinvio del 24.09.2019, laddove alla data del 20.11.2 il rinvio è stato disposto, seppur in coincidenza con l’astensione degli avvocati udienze, per assenza del magistrato titolare del fascicolo e, quindi, per ragi ufficio, tanto che nel relativo verbale non viene attestata la sospension decorso dei termini di prescrizione del reato.
2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 337 cod. pen. 192 cod. pro pen., 546, comma 1, lett. e), 125,177 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova.
A fronte della dedotta contraddittorietà e lacunosità delle dichiarazioni dalle parti civili, la sentenza, nell’affermare la linearità e coeren dichiarazioni, è incorsa in un travisamento della prova emergente sotto più prof
In primo luogo, gli agenti di polizia municipale non si trovavano in “v punti della vasta area nella quale eseguire il controllo” in quanto la contesta era proprio l’aver impedito l’accesso all’area parcheggio, lasciandoli atte all’esterno del cancello di ingresso;
In secondo luogo, i fatti oggetto di contestazione è pacifico, secondo prospettazione dell’accusa e per quanto ritenuto dal primo giudicante, che si s svolti e contestualizzati in un solo momento, ossia all’esterno del cancel ingresso allorquando si ritiene che gli odierni ricorrenti ne avrebbero impe
l’ingresso agli agenti della Polizia Municipale sollecitando il controllo dell’ar presenza anche di altri organi di pubblica sicurezza.
Inoltre, non si comprende la corresponsabilità di NOME COGNOME rispetto fatti essendo emersa la circostanza della sua sopravvenuta presenza e del mancanza di ricordo da parte del teste COGNOME su parole o frasi di minaccia da pronunciate.
Così risulta frutto di travisamento della prova l’affermazione della sussiste del reato per la sinergica azione di tutti e quattro gli imputati.
2.3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 337 cod. pen. 192 cod. pr pen., 546, comma 1, lett. e), 125,177 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova in relazione alla assenza di violenza minaccia idonea a elidere l’attività dei pubblici ufficiali, attestando la C appello che gli agenti della Polizia di Stato hanno “escluso di aver assist condotte di minaccia e di violenza da parte degli imputati ed anche di avere vi che gli imputati esercitassero qualche forza contraria rispetto al cancello in da tenerlo chiuso”, solo probabilisticamente affermando il proferimento di t espressioni, pur attestando un aspetto di non coincidenza nelle versi testimoniali della Polizia municipale e della Polizia di Stato (v. pg. 14 sentenza).
2.4. Con il quarto motivo violazione degli artt. 341-bis cod. pen. 192 c proc. pen., 546, comma 1, lett. e), 125,177 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova, essendo mancata l’argomentazione sulla deduzione difensiva in appello circa la insussistenza di prova rispetto espressioni offensive, alla loro specifica carica offensiva e all’ascrivib ciascuno degli imputati.
2.5.Con il quinto motivo violazione degli artt. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001, 181 d. leg.vo n. 42/2004, 192 cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e), 125,177 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova relazione alla mancata evidenza della prova dell’insussistenza del reato sub carico della Profico, in assenza di riscontro da parte dell’accusa “al di là ragionevole dubbio” ed essendo insufficiente il richiamo alle “risulta processuali”, “alle dichiarazioni rese dai testi COGNOME e COGNOME” e ai fotografici degli operatori di PG” e la “ponderata valutazione del Giudice di pr cure”.
2.6. Con il sesto motivo violazione degli artt. 62-bis,114 e 118 cod. pen. 1 cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e), 125,177 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova in relazione all’omes riconoscimento delle attenuanti generiche, svincolate da profili oggetti soggettivi.
2.7.Con il settimo motivo violazione degli artt. 81 cod. pen., 546, 125,17 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al determinazione della pena irrogata nei confronti dei singoli imputati, non conform al principio del favor rei pervenendosi a una pena finale frutto di una mera somma algebrica delle singole pene irrogate per ogni fattispecie di reato commessa.
Ai ricorsi sono allegate la remissione di querela e relativa accettazione nonch revoca della costituzione di parte civile con notifica.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione ora il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo dei ricorsi è fondato e risulta assorbente.
La sentenza impugnata, nel computare 1.072 giorni di sospensione della prescrizione nel corso del giudizio di primo grado, annovera in tale periodo anch quello relativo al rinvio dalla udienza del 20.11.2018 al 24.9.2019. Inoltre, rilevare che il periodo di prescrizione massima scadeva il 15.2.2021, tenuto cont del richiamato complessivo periodo di sospensione, fissa la data di maturazione della prescrizione per il reato sub A)(commesso il 14.8.2013) alla data d 22.1.2024, computandosi l’intero giorno, rilevando che la sentenza di appello stata emessa prima della mezzanotte del 22.1.2024, in cui la prescrizione non era maturata, venendo a realizzarsi alle ore 24 del 23.1.2024.
Rileva questa Corte che, dall’esame del verbale della udienza del 20.11.2018 allegato al ricorso risulta che tale udienza è stata rinviata successiva udienza del 24.9.2019 per assenza della titolare del processo d.s COGNOME ancorché in costanza della astensione dei difensori a seguito della appos delibera dell’organo associativo.
Costituisce condiviso principio secondo il quale nel concorso di due fatti ch legittimano il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difen l’altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giu pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizio (Sez. 2, n. 11559 del 09/02/2011, COGNOME, Rv. 249909; conforme Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, COGNOME, Rv. 277533).
Cosicché, nella specie, deve darsi prevalenza alla ragione – relativa a composizione dell’ufficio giudicante – che ha giustificato il rinvio e il re periodo temporale, compreso tra il 20.11.2018 e il 24.9.2019, non può essere computato ai fini del decorso dei termini.
Pertanto, deve essere rilevata la intervenuta prescrizione dei reati di cu capo A) anteriormente alla sentenza di appello.
Il secondo, terzo e quarto motivo sono assorbiti dalla declaratoria prescrizione non sussistendo le condizioni per una declaratoria ai sensi dell’ 129, comma 2, cod. pen.
Sono altresì assorbiti il sesto e settimo motivo sulla determinazione del pena.
Il quinto motivo relativo al reato sub B ascritto alla sola NOME COGNOME genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alle esposte specifiche ragi di insussistenza delle condizioni di cui all’art. 129, comma 2, cod. pen. sulla degli indicati elementi di prova.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente ai reati di cui al capo A perché estinti per prescrizione. Deve ess dichiarato, nel resto, inammissibile il ricorso di NOME COGNOME
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui al capo A perché estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso nell’interes NOME COGNOME
Così deciso il 22/10/2024.