Sospensione Prescrizione per Astensione Avvocati: La Cassazione Fa Chiarezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di calcolo dei termini processuali. La questione centrale riguarda la sospensione della prescrizione del reato nel caso in cui il processo subisca un rinvio a causa dell’adesione del difensore a un’astensione collettiva dalle udienze. La Suprema Corte ha fornito un’interpretazione chiara, confermando un orientamento ormai consolidato.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in appello per il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), hanno presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era legato a un vizio di motivazione della sentenza impugnata, la quale non aveva dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito avrebbero errato nel calcolare il tempo necessario a prescrivere il reato, non considerando che questo fosse già maturato.
La Questione sulla Sospensione della Prescrizione
Il fulcro del dibattito legale verteva sulla corretta interpretazione delle norme che regolano la sospensione della prescrizione. In particolare, i ricorrenti contestavano il modo in cui era stato calcolato il periodo di sospensione dovuto a un rinvio del processo, causato dalla legittima adesione del loro avvocato a uno sciopero di categoria indetto dalle Camere Penali. La difesa sosteneva implicitamente che tale sospensione dovesse avere una durata limitata, portando così a compimento il termine di prescrizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. I giudici hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva calcolato correttamente il termine di prescrizione, tenendo conto sia degli atti interruttivi sia dei periodi di sospensione. La decisione si allinea con precedenti pronunce della stessa Corte, consolidando un importante principio procedurale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ribadito con forza un principio cardine: quando il processo viene rinviato a causa dell’adesione del difensore a un’astensione collettiva dalle udienze, si verifica una sospensione del corso della prescrizione. La novità e il punto cruciale della motivazione risiedono nella durata di tale sospensione.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, in questa specifica ipotesi non si applica il limite massimo di durata di sessanta giorni previsto dall’articolo 159, comma primo, n. 3) del codice penale per altre cause di sospensione. La sospensione, in caso di sciopero dell’avvocato, dura per tutto il tempo necessario fino alla celebrazione dell’udienza successiva, a prescindere da quanto lungo sia questo intervallo. Questa interpretazione, supportata da consolidata giurisprudenza, garantisce che l’esercizio del diritto di astensione da parte della classe forense non si traduca in un indebito vantaggio per l’imputato attraverso l’estinzione del reato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di notevole importanza pratica. Essa chiarisce che la sospensione della prescrizione legata allo sciopero degli avvocati non è soggetta a limiti temporali predefiniti, se non quello della data della nuova udienza. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato.
L’astensione dalle udienze (sciopero) dell’avvocato sospende il corso della prescrizione del reato?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali determina la sospensione del corso della prescrizione.
La sospensione della prescrizione per sciopero dell’avvocato ha una durata massima?
No, secondo quanto stabilito in questa ordinanza, in caso di rinvio del processo per adesione del difensore all’astensione collettiva, non si applica il limite massimo di sospensione di 60 giorni. La sospensione dura fino alla data della successiva udienza.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In questo specifico caso, la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31384 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31384 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a MONOPOLI il 26/03/1992 COGNOME NOME COGNOME nato a MONOPOLI il 06/11/1996
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, presentati con il medesimo atto;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché, i giudici di appello hanno correttamente calcolato il termine necessario a prescrivere il contestato delitto di cui all’art. 648 cod. pen., tenendo conto degli atti interruttivi e dei peri di sospensione intervenuti nel caso di specie;
che, infatti, contrariamente a quanto rilevato dai ricorrenti, va ribadito che, in caso di adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali, il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell’udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen.» (Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, COGNOME, Rv. 284154; Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, COGNOME, Rv. 263052);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025
DEPOSATATA