Sciopero Avvocati e Sospensione Prescrizione: La Cassazione Fa Chiarezza
L’ordinanza in esame offre importanti delucidazioni su due temi cruciali del diritto penale: la configurabilità del reato di evasione e il calcolo della sospensione prescrizione in caso di sciopero degli avvocati. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, consolidando principi giurisprudenziali di notevole impatto pratico per gli operatori del diritto.
I Fatti del Caso
Un soggetto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, veniva condannato per il reato di evasione. La condanna veniva confermata anche in appello. L’imputato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: in primo luogo, contestava la sussistenza del reato, sostenendo di essere stato trovato su una strada adiacente alla sua abitazione che non era di passaggio, ma serviva unicamente per accedere alla sua proprietà. In secondo luogo, eccepiva l’avvenuta prescrizione del reato, contestando il calcolo del periodo di sospensione operato dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa delle norme procedurali e sostanziali.
Le Motivazioni: La Sospensione Prescrizione e il Reato di Evasione
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, fornendo motivazioni chiare e fondate su consolidati orientamenti giurisprudenziali.
La Configurazione del Reato di Evasione
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno ribadito che il reato di evasione si configura per il semplice fatto di allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare senza autorizzazione. È del tutto irrilevante che l’imputato si trovasse a breve distanza dall’abitazione o che la strada percorsa fosse privata o a fondo chiuso. Ciò che conta è l’elusione del controllo dell’autorità giudiziaria, che si realizza non appena si varca il perimetro del luogo di detenzione.
Il Calcolo della Sospensione della Prescrizione
Il punto centrale della pronuncia riguarda il secondo motivo, relativo alla sospensione prescrizione. Il ricorrente contestava il calcolo effettuato dalla Corte d’Appello, che aveva tenuto conto di un periodo di rinvio dovuto all’adesione del difensore a un’astensione di categoria (il cosiddetto ‘sciopero degli avvocati’). La difesa sosteneva che la mancata comparizione dei testimoni fosse la vera causa del rinvio, rendendo illegittima la sospensione.
La Cassazione ha respinto questa tesi, affermando un principio fondamentale: l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze costituisce una causa autonoma e prevalente di sospensione del termine di prescrizione. La concomitante assenza dei testimoni non rileva, anzi, è spesso una conseguenza diretta e ‘virtuosa’ dello sciopero stesso, che mira a paralizzare l’attività giudiziaria. Citando precedenti specifici, la Corte ha stabilito che la mancata comparizione dei testi non può essere considerata un motivo prevalente sull’adesione allo sciopero. Pertanto, il calcolo che includeva l’intero periodo di rinvio come sospensione prescrizione è stato ritenuto corretto. Aggiungendo a questo un ulteriore periodo di 60 giorni per legittimo impedimento dell’imputato, il termine massimo di prescrizione non era ancora maturato alla data della sentenza d’appello.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due concetti importanti. In primo luogo, la nozione di evasione è ampia e non ammette eccezioni basate sulla prossimità all’abitazione o sulla natura della via di fuga. In secondo luogo, e con maggiori implicazioni procedurali, conferma che l’adesione del difensore allo sciopero di categoria è una causa legittima di sospensione della prescrizione, il cui effetto non viene neutralizzato da altre circostanze concomitanti come l’assenza di testimoni. Questa decisione rafforza la legittimità dello strumento dell’astensione come forma di protesta della categoria forense e chiarisce le modalità di calcolo dei termini processuali in tali circostanze.
Quando si configura il reato di evasione dagli arresti domiciliari?
Il reato di evasione si configura ogni volta che la persona si allontana dal luogo di detenzione senza autorizzazione. È irrilevante la distanza percorsa o il tipo di strada utilizzata (pubblica, privata o senza uscita), poiché ciò che conta è sottrarsi al controllo dell’autorità giudiziaria.
Lo sciopero dell’avvocato difensore sospende il termine di prescrizione del reato?
Sì. L’adesione del difensore all’astensione di categoria (sciopero) è una causa legittima che comporta la sospensione del decorso della prescrizione per tutta la durata del rinvio dell’udienza concesso per tale motivo.
Se all’udienza rinviata per sciopero dell’avvocato sono assenti anche i testimoni, la prescrizione viene comunque sospesa?
Sì. Secondo la Corte, l’adesione del difensore allo sciopero è la causa prevalente del rinvio. La concomitante assenza dei testimoni non annulla l’effetto sospensivo legato allo sciopero, anzi, è spesso una conseguenza dello stesso. Pertanto, il termine di prescrizione rimane sospeso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11256 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME, con i contesta la motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità per il reato evasione e si eccepisce la prescrizione del reato sono inammissibili per genericità e manifest infondatezza nonché reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza;
considerato che il primo motivo, articolato in fatto, è destituito di ogni fondame avendò i giudici vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici la richiesta assolut ragione delle circostanze di fatto riferite dall’operante (v. pag. 2 in relazione alla configu del delitto di evasione per essere stato il ricorrente trovato in strada, benché a breve dis dall’abitazione, essendo irrilevante che la strada non fosse di passaggio, ma consentisse sol l’accesso all’abitazione);
rilevato che anche il secondo motivo è reiterativo e del tutto infondato, avendo i giudic appello correttamente calcolato il periodo di sospensione del termine di prescrizione per effe dell’adesione del difensore all’astensione di categoria (Sez. 6, n. 41384 del 21/09/202 Rv. 285355 In tema di sospensione dei termini di prescrizione per adesione del difensore all’agitazione di categoria, non assume rilievo la concomitante assenza dei testi da escute che, anzi, costituisce l’effetto virtuoso della disciplina del Codice di autoregolamenta delle astensioni dalle udienze, adottato dall’Avvocatura il 4 aprile 2007 in adempimen dell’obbligo di legge previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. modif. sui ser pubblici essenziali, con la conseguenza che la mancata comparizione dei testi non può costituire un motivo prevalente sull’adesione al c.cl. sciopero RAGIONE_SOCIALE ai fin scomputo dell’intero periodo di sospensione; nella stessa linea Sez. 2, n. 50 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280564); tenuto conto anche dell’ulteriore sospensione di 60 giorni per legittimo impedimento a comparire dell’imputato, il termine massimo di prescrizion non era maturato alla data della sentenza di appello emessa il 7 luglio 2022, venendo a scadere il 3 gennaio 2023;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Pre ente