Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29264 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2024
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
parte civile:
COGNOME NOME;
COGNOME NOME;
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che, nel richiamare la memoria già depositata e comunicata alle parti, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso straordinario;
Letta la memoria del difensore della parte civile;
udito il difensore:
avvocato COGNOME NOME, per la parte civile COGNOME NOME e COGNOME NOME, che chiede l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese;
avvocato NOME COGNOME NOME, per COGNOME NOME, che chiede l’accoglimento del ricorso;
avvocato COGNOME NOME, per COGNOME NOME, che chiede l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 4567, del 9/11/2023 – dep. 01/02/2024) ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 8 marzo 2023 che lo aveva condannato per violenza privata.
Propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. NOME COGNOME, a mezzo del difensore e procuratore speciale AVV_NOTAIO, che denuncia l’errore di fatto nel quale è incorsa la Corte di legittimità e dal quale è derivato il rigetto della richiesta di proscioglimento per prescrizione, essendo stato erroneamente considerato come legittimo impedimento il rinvio disposto dal 9 ottobre 2019 al 20 dicembre 2019, mentre all’udienza del 9 ottobre si è proceduto regolarmente all’istruttoria dibattimentale con rinvio dell’interrogatorio dell’imputato per la concomitanza dell’udienza con una festività religiosa.
Le parti civili hanno depositato memoria per l’inammissibilità e nota spese.
Il Procuratore generale ha depositato una memoria, comunicata alle parti, con la quale ha rilevato l’inammissibilità del ricorso straordinario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Non sussiste, infatti, nessun errore di fatto poiché non è controverso che all’udienza del 9 ottobre 2019 il processo di merito è stato rinviato all’udienza del 20 dicembre 2019, così come sottolineato nella sentenza impugnata, su richiesta dell’imputato che aveva dedotto la propria impossibilità ad essere interrogato, come era stato invece programmato, per la concomitante presenza di una festa religiosa.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre
che l’una o l’altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa» (Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, Marcuccio, Rv. 279861).
Nel caso in esame, come lo stesso ricorso straordinario sottolinea, il rinvio dell’udienza, che prevedeva anche l’interrogatorio dell’imputato, è stato disposto su richiesta dell’imputato sicché la sospensione dei termini ne è conseguita a causa di una precisa richiesta dell’imputato ex art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen., quale che sia l’espressione utilizzata da Sez. 5, n. 4567/2024, cit.
Del resto, nel caso in esame, la sospensione della prescrizione non è limitata neppure al termine di sessanta giorni previsto, per il caso dell’impedimento, dal secondo paragrafo dell’art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.
3.1. Si deve, quindi, affermare il seguente principio di diritto: «ai fini dell’operatività della causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 159 cod. pen., ciò che rileva è la richiesta di rinvio formulata dall’imputato o dal suo difensore dalla quale sia derivato il rinvio della trattazione del processo a una successiva udienza, senza che abbia rilievo la circostanza che nella predetta udienza siano state svolte alcune delle attività istruttorie o processuali programmate, poiché ciò che conta, ai fini della sospensione della prescrizione, è la circostanza che il processo sia stato rinviato per procedere a uno degli adempimenti previsti per il quale la difesa ha chiesto il rinvio a una successiva data».
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
4.1. Non segue la condanna del ricorrente alle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili poiché esse sono intervenute in mancanza di un concreto interesse.
In effetti, anche qualora il ricorso straordinario fosse risultato fondato, con conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, la parte civile avrebbe ottenuto la piena tutela del proprio diritto alla luce del disposto dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. secondo il quale «Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore
della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare i reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili»
La giurisprudenza ha precisato che «è inammissibile per mancanza d’interesse, il ricorso della parte civile contro la sentenza che dichiari non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione, poiché la sua partecipazione al procedimento penale, comportando esclusivamente la coltivazione della domanda di restituzione e risarcimento danni, rimane estranea al rapporto tra pubblico ministero, che esercita l’azione penale, ed imputato» (Sez. 2, n. 15821 del 26/02/2019, Marna, Rv. 276555 – 02).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta la richiesta delle parti civili di condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel presente giudizio.
Così deciso il 24 giugno 2024.