Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19491 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19491 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato il 14/12/1965
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore generale di Bari propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla locale Corte di appello nei confronti di NOME COGNOME Fara che ha dichiarato l’estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 186, c 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso il 31 gennaio 2019), asseritannent intervenuta in data 31 gennaio 2024, sul presupposto che per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2020, si applichi la disciplina d prescrizione come prevista prima della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), poiché essendo intervenuta la legge 134 del 2021, le ipotesi sospensione contemplate dall’art. 159, comma 2, cod. pen. sarebbero state eliminate dall’ordinamento penale.
1.1. Il ricorrente deduce violazione di legge per avere il Giudice ritenu applicabile il “nuovo” art. 159 anche ai fatti consumati dal 3 agosto 2017 al dicembre 2019. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità, in partico la sentenza n. 10483 del 2024 di questa Quarta Sezione, secondo la quale, i definitiva, per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicem 2020, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giu 2017 n. 103 (c.d. legge Orlando), con i periodi di sospensione previsti dall’art. comma 2, cod. pen. nel testo introdotto da tale legge, con la conseguenza che, nel fattispecie, trattandosi di reato commesso il 17 agosto 2017, il termine prescrizione non sarebbe decorso per effetto dei “periodi di sospensione” previs dall’art. 159, comma 2, c.p., nel testo introdotto dalla c.d. legge Orlando.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte ha conclus per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Le Sezioni Unite, investite dal quesito: “se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019″, con sentenza resa all’udienza pubblica del 12 dicembre 2024, hanno stabilito – come si legge nell’informazione provvisoria divulgata immediatamente dopo la decisione – che” per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017″.
Poiché il reato contestato rientra tra quelli commessi dal 3 agosto 2017
31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n.
del 2017, la quale per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (e, qui dal 3.8.2017 in poi, ai sensi dell’art. 1, comma 15, della legge ci
modificando l’art. 159, comma 2, c.p., aveva introdotto una nuova ipotesi sospensione del termine di prescrizione decorrente dalla scadenza del termin
di deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo o secondo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva
un tempo comunque non superiore ad un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio. Il reato ascritto all’imputato non era quindi prescritto al
della sentenza di appello, atteso che al termine ordinario del 31 gennaio 2024 van aggiunti anni 1 e mesi 5 di sospensione, decorrenti dal deposito della sentenza
primo grado (per il quale il primo Giudice aveva fissato il termine di 90 gio deposito avvenuto pertanto il 20 ottobre 2022) alla pronuncia della sentenza
appello (resa il 28 marzo 2024), conseguendone che la prescrizione maturerà i data 30 giugno 2025.
5. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenz impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari, per l’ult Corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli att alla Corte di appello di Bari, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il presidente