Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35872 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: parte civile POTENZA NOME NOME a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME a PORTO SAN GIORGIO DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SANT’ELPIDIO A MARE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a RECANATI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a TOLENTINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MONTEGRANAR01112DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 del TRIBUNALE di FERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria a firma del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di convertire il ricorso in appello e trasmettere gli atti alla Corte di appello competente.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 settembre 2023 dal Tribunale di Fermo, che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di / tf
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in ordine al delitto di lesioni personali (aggravato dall’aver commesso il fatto in più persone riunite), commesso in danno di COGNOME NOME, per essere il reato estinto per prescrizione.
Avverso la sentenza del Tribunale di Fermo, la parte civile COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 181 cod. proc. pen.
Rappresenta che il Tribunale, nel dichiarare l’estinzione del reato, si sarebbe limitato ad affermare che il termine massimo di prescrizione sarebbe decorso in data 20 aprile 2023.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe completamente priva di motivazione, atteso che il giudice di primo grado non avrebbe ricostruito «l’intero quadro delle sospensioni» del corso del termine, in tal modo impedendo alle parti di verificare la correttezza del calcolo che l’aveva indotto a ritenere il reato estinto.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 159 cod. pen., 83 decreto-legge n. 18 del 2020 e 49 decreto-legge n. 189 del 2016.
Il ricorrente sostiene che il reato, in ogni caso, non sarebbe prescritto, essendo intervenute numerose cause di sospensione del corso della prescrizione.
In particolare: 278 giorni, per effetto del rinvio del processo disposto dal Tribunale, all’udienza del 7 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 49 decreto-legge n. 189 del 2016 (interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016); 23 giorni, per effetto del termine a difesa concesso, all’udienza del 20 febbraio 2018, dal Tribunale agli avvocati COGNOME e COGNOME; 14 giorni, per effetto del rinvio disposto, all’udienza del 15 marzo 2018, dal Tribunale per il legittimo impedimento dell’AVV_NOTAIO; 19 giorni, per effetto del rinvio disposto, all’udienza del 29 marzo 2018, dal Tribunale per il legittimo impedimento dell’AVV_NOTAIO; 426 giorni, per effetto del rinvio disposto, all’udienza del 22 gennaio 2019, dal Tribunale a istanza dell’AVV_NOTAIO, che aveva rappresentato il concomitante impegno professionale davanti al Tribunale di Macerata; 64 giorni, per effetto del rinvio disposto, all’udienza del 24 marzo 2020, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 60 giorni, per effetto del rinvio disposto, all’udienza del 5 ottobre 2021, dal Tribunale a istanza dell’AVV_NOTAIO; 238 giorni, per effetto del rinvio disposto, all’udienza del 28 giugno 2022, dal Tribunale per l’adesione dei difensori all’astensione dalla partecipazione alle udienze, proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria professionale; 66 giorni, per effetto
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del rinvio disposto, all’udienza del 27 giugno 2023, dal Tribunale per l’impedimento dell’AVV_NOTAIO.
Secondo il ricorrente, in ragione di tali sospensioni del corso della prescrizione (pari complessivamente a 1.189 giorni), il reato si prescriverebbe solo in data 10 settembre 2024.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di convertire il ricorso in appello e di trasmettere gli atti alla Corte di appel competente.
AVV_NOTAIO, per la parte civile, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha replicato alla requisitoria scritta del procuratore AVV_NOTAIO e ha chiesto accogliere il ricorso.
AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, ha presentato memoria e conclusioni scritte con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Il secondo motivo – che deve essere esamiNOME per primo, assumendo rilievo determinate – è manifestamente infondato.
Il reato, infatti, risulta estinto per prescrizione.
Il ricorrente cade in errore nel calcolare 426 giorni di sospensione del termine di prescrizione, per il rinvio disposto all’udienza del 22 gennaio 2019, a causa del concomitante impegno professionale del difensore.
Al riguardo, va ricordato che «il rinvio dell’udienza per impedimento legittimo del difensore, per contemporaneo impegno professionale, determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione dell’impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, COGNOME, Rv. 262913).
Per il rinvio disposto all’udienza del 22 gennaio 2019, pertanto, il termine di prescrizione risulta sospeso solo per 60 giorni.
termine a difesa da parte degli avvocati degli imputati. Il ricorrente cade in errore anche nel calcolare la sospensione per 23 giorni, a seguito del rinvio disposto, all’udienza del 20 febbraio 2018, per la richiesta di un
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, invero, in tema di prescrizione del reato, «la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l’una o l’altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa» (cfr. Sez. U, n 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220509).
L’esercizio del diritto alla prova e, più in AVV_NOTAIO, l’esercizio del diritto a difesa, invero, non possono determinare la sospensione del termine di prescrizione, atteso che, in tali casi, non si è in presenza di un rinvio del processo imputabile alla parte.
Alcuna sospensione, dunque, andava calcolata per il rinvio disposto, all’udienza del 20 febbraio 2018, per la richiesta del termine a difesa.
Il periodo complessivo di sospensione, pertanto, risulta pari non a 1.189 giorni, come sostenuto dal ricorrente, bensì a 799 giorni.
Il reato è stato consumato il 6 dicembre 2013 e – considerato che il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, è stato sospeso per complessivi 799 giorni – risulta estinto per prescrizione 11 14 agosto 2023, prima della sentenza impugnata, pronunciata 11 19 settembre 2023.
1.2. Il primo motivo è inammissibile, atteso che, rispetto a esso, la parte civile risulta completamente priva di interesse, una volta che sia intervenuta la prescrizione del reato, prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2024
Il Consigliere estensore