Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1157 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1157 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il 17/10/1959 NOME nato a SALERNO il 14/02/1967
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna, pronunciata anche agli effetti civili, nei confronti di COGNOME NOME e di NOMECOGNOME quanto prima, limitatamente al delitto di percosse, commesso il 27 luglio 2014 in danno di NOME (capo c), e, quanto al secondo, limitatamente al delitto di violenza privata, commesso in dat 31 luglio 2014 in danno NOME COGNOME (capo d).
Il ricorso per cassazione nell’interesse di entrambi gli imputati consta di cinque motiv qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilit dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 157, 159, comma 1, n. 3, e 160 cod. pen.: il calcolo della sospensione del termine massimo di prescrizione, effettuato dai giudici merito in anni uno, mesi tre e giorni dieci, sarebbe errato perché non si sarebbe dovuto tene conto di centoventi giorni di sospensione, considerato che alle udienze del 17 gennaio 2018 e del 26 giugno 2019 il rinvio ad altra data era stato disposto non solo per il legittimo impedimen del difensore degli imputati, ma anche per l’assenza dei testimoni; nondimeno, quanto al reato di cui al capo d), avuto riguardo al tenore delle dichiarazioni rese da COGNOME NOMECOGNOME c all’udienza del 25 ottobre 2020, non aveva saputo riferire con precisione se il fatto si fo verificato nel 2013 o nel 2014, per il principio del ‘favor rei’, la data di commissione del reato doveva fissarsi al 31 luglio 2013.
Il secondo motivo, articolato nell’interesse di COGNOME NOME, consta di tre censure:
la prima denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla condanna per il delitto di al capo c): l’argomentazione a sostegno sarebbe perplessa e manifestamente illogica, perché la Corte avrebbe dovuto tener conto della impossibilità di dare credito – per il contesto altament conflittuale nel quale i fatti erano maturati – alla versione offerta dalla persona offesa e dal COGNOME NOME, non solo in relazione ai reati di cui ai capi a) e b), rispetto ai quali era pronunciata assoluzione, ma anche in relazione al reato in esame; la stessa sarebbe anche palesemente contradditoria rispetto a specifici atti processuali ed incompleta nella parte in non aveva considerato quanto dichiarato da Sicilia e quanto desumile dal filmato versato in atti;
la seconda eccepisce la mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento al diniego di visione in contraddittorio del filmato acquisto agli atti;
la terza eccepisce l’apparenza della motivazione rassegnata a sostegno del diniego di concessione alla ricorrente della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen..
Il terzo motivo, articolato nell’interesse di NOME COGNOME denuncia vizio di motivazio sul rilevo che la Corte, che pure aveva dato atto dei rapporti conflittuali tra le parti, non av sottoposto ad adeguato vaglio critico la testimonianza della parte offesa COGNOME
Il quarto motivo, articolato nell’interesse di COGNOME Paola, denuncia il vizio di illog contraddittorietà della motivazione, in relazione al diniego di applicazione dell’istituto all’art. 131-bis cod. pen..
Il quinto motivo chiede la revoca delle statuizioni civili per essersi i reati est prescrizione prima della sentenza di primo grado.
Con requisitoria scritta in data 3 novembre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 13 novembre 2023, il difensore delle parti civili, COGNOME e COGNOME ha chiesto il rigetto dei ricorsi e, comunqu conferma delle statuizioni civili, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spes rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio.
Con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 23 novembre 2023 il difensore dei ricorrenti ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
1.1. Va disattesa la censura secondo cui il delitto di cui al capo d) si sarebbe verifica 31 luglio 2013.
Devesi riconoscere, infatti, che il ricorrente COGNOME che ha dedotto, per la prima vol questa sede, che il reato ascrittogli sarebbe stato commesso il 31 luglio 2013 e non il 31 lugl 2014, come risultante dall’imputazione – avuto riguardo all’incertezza esibita sul punto dal teste COGNOME – non ha adempiuto all’«onere di riscontrare le sue affermazioni – quanto all consumazione del reato in data antecedente rispetto a quella contestata – fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anterior quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al proc (Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, Rv. 265330; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Rv. 261525).
1.2. Non coglie nel segno neppure l’eccezione di erroneità del calcolo della sospensione del termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei).
Pur astrattamente corretta la deduzione difensiva secondo la quale, in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvi
dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore, l’altro ad “esigenze di acquisizione prova” (art. 304, comma primo, lett. a), la predominante valenza di quest’ultima preclude l’operatività del disposto dell’art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso dell prescrizione (Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005, Rv. 232835; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Rv. 228348), va rilevato che, nella fattispecie concreta, – avuto riguardo al tenore dei ver delle udienze del 17 gennaio 2017 e del 26 giugno 2019, con il quale i ricorrenti avrebbero dovuto doverosamente confrontarsi – il rinvio della celebrazione del processo, con esplicita sospensione dei termini di prescrizione per 60 giorni, è stato disposto, sia nell’un caso c nell’altro, esclusivamente per assenza di un difensore delle parti legittimamente impedito d presenziare all’udienza, non per l’assenza dei testimoni.
1.3. Il rilievo che precede, in ordine all’avvenuto decorso dei termini massimi sospensione dei reati contestati e ritenuti in data successiva alla pronuncia della sentenza appello, sancisce la manifesta infondatezza del quinto motivo di ricorso, che sulla base di assunt erronei quanto al calcolo della sospensione dei termini stessi, ha insistito per la revoca d statuizioni civili.
Ne viene che la sospensione complessiva del termine di prescrizione ha avuto una durata pari a 470 giorni (17/01/2017: legittimo impedimento difensore – 60 giorni; dal 7/11/2018 a 26/06/2019: astensione – 231 giorni; 26/06/2019: legittimo impedimento difensore – 60 giorni; dall’08/07/2022 al 04/11/2022: rinvio di cortesia – 119 giorni), con conseguente decorso del termine massimo di prescrizione del reato di cui al capo c) il 12 maggio 2023 e del reato di cu al capo d) il 16 maggio 2023: quindi, in data successiva alla pronuncia (in data 28 aprile 2023 della sentenza di appello. Va soggiunto che legittimamente è stata disposta e computata la sospensione dei termini di prescrizione dei reati per l’intero periodo in riferimento al r disposto per l’adesione del difensore all’astensione indetta dall’organismo di categori nonostante l’assenza dei testimoni, posto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la sospensione del corso della prescrizione per l’adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell’istruttoria, vi sia stata anche l’assenza dei testimoni, atteso che [astensione del dife determina l’arresto dell’udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari pote processuali e, quindi, verificare l’assenza dei testimoni, disponendone, all’evenienza l’accompagnamento coattivo (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, Rv. 280564; Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275834). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.
2.1. Quanto al delitto di cui al capo c), la Corte territoriale ha ritenuto che i dell’avere NOME NOME assestato a COGNOME NOME due schiaffi al volto, fosse provato sulla base delle concordi dichiarazioni della parte offesa e del padre, che vi aveva assistito; né la
attendibilità può essere messa in dubbio sulla base del generico riferimento all’acces conflittualità esistente tra i nuclei familiari Manzo-Sicilia.
Quanto al delitto di cui al capo d), la Corte territoriale ha parimenti ritenuto che i oggetto di contestazione fosse provato sulla base delle dettagliate e precise dichiarazioni del parte offesa COGNOME, senza che il contesto di reciproca conflittualità tra le parti fosse t screditarne l’affidabilità.
Tanto richiamato della motivazione censurata, è evidente che le parcellizzate deduzioni difensive danno voce a doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, le stesse risolvendo in censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito, si richiede a questa Corte di prendere posizione tr le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si preten evidenti e dimostrativi del vizio di errata loro valutazione: operazione, di certo, preclusa in qu sede, tanto più in presenza di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi considerare disattese le deduzio difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794).
2.2. Manifestamente infondata è la doglianza di omessa acquisizione di una prova decisiva, riferita alla mancata visione in contradditorio delle parti del filmato acquisito ag Pacifica, infatti, l’acquisizione della suddetta prova documentale al patrimonio conoscitivo del Corte, che l’aveva ammessa e aveva consentito che fosse versata in atti, è evidente che costituiva oggetto di scelta assolutamente discrezionale della Corte medesima la modalità di esame della stessa: ossia, se nel segreto della camera di consiglio ovvero in contradditorio tr le parti.
Non consentiti in questa sede sono i rilievi difensivi articolati a sostegno del secondo del quarto motivo di ricorso, in ordine alla legittimità del diniego di applicazione a Cesaro Pa della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.. Si tratta, i doglianze che attingono il merito della regiudic:anda, giacché la Corte territoriale complessivamente dato atto, con motivazione corretta in diritto, in quanto incentrata sugl elementi più rilevanti di valutazione tra quelli indicati dall’art. 133, corrma 1, cod. pen. ( n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), e non manifestamente illogica, di come, avuto riguardo al contesto in cui era collocato l’agire dell’imputata, il fatto ascrittole non fosse contrasse da una cifra di offensività minimale.
Tutto quanto sopra esposto comporta che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di
rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civil COGNOME NOME e COGNOME NOME che si liquidano in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel prese giudizio dalle parti civili NOME e COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3600,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 28/11/2023.