Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26801 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26801 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 15/3/1961
avverso la sentenza del 12/2/2025 della Corte di appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria del 27 maggio 2025, con cui il difensore del ricorrente ha reiterato la richiesta di accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 febbraio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., emessa 1’8 settembre 2017 dal Tribunale della stessa città nei confronti di NOME COGNOME.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto violazione di legge, per non essere stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, maturata tra l’8 settembre 2017, data della pronuncia con motivazione contestuale della sentenza di primo grado, e il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso il 3 dicembre 2024. Secondo il ricorrente, la sospensione di un anno e mezzo, stabilita dalla L. n. 103 del 2017, non si applicherebbe al caso in esame, atteso che tale disposizione sarebbe meno favorevole delle successive, ossia di quelle previste dalla L. n. 3 del 2019 e dalla L. n. 134 del 2021.
Con memoria del 27 maggio 2025 il difensore del ricorrente ha reiterato la richiesta di accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato.
Con sentenza n. 20989 del 12 dicembre 2024, depositata il 5 giugno 2025, le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021».
Il NOME COGNOME ha anche precisato che il corso della sospensione della prescrizione, per la durata non superiore a un anno e sei mesi, nell’ipotesi regolata dall’art. 544, comma 1, cod. proc. pen., ossia di motivazione redatta contestualmente alla decisione, ha inizio nella medesima data di emissione della sentenza di primo grado.
Nel caso in esame, quindi, essendo il reato di cui all’art. 385 cod. pen. stato commesso 1’8 settembre 2017, si applica il regime della sospensione del corso della prescrizione dettato dall’art. 159 cod. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017.
Dall’8 settembre 2017, data della sentenza di condanna con motivazione contestuale, ha avuto inizio la sospensione del corso della prescrizione e al 3 dicembre 2024 (data di emissione del decreto di citazione dinanzi alla Corte di
appello) non era decorso il termine di prescrizione di sei anni più un anno e sei mesi, previsto dall’art. 159 cod. pen. citato.
La censura, formulata nel ricorso, è, dunque, infondata.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 luglio 2025.