Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40685 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40685 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Reggio Calabria nel procedimento a carico di:
NOME nato a LANCHKHUTI (GEORGIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Locri, con sentenza emessa in data 20/03/2019, all’esito di giudizio abbreviato, condannava COGNOME NOME – imputato del reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 624 e 625 cod. pen., commesso in Siderno, il 10 e l’11/11/2017 alla pena, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti alla contestata aggravante, operato l’aumento per la continuazione e la riduzione per il rito, di mesi 6 di reclusione ed euro 154,00 di multa.
A seguito di gravame proposto dal difensore dell’imputato, la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza, con motivazione contestuale, emessa in data 10/06/2025, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per essersi il reato estinto per la sopravvenuta prescrizione. La Corte territoriale osservava che il termine massimo di prescrizione per il delitto oggetto di imputazione, pari a sette anni e sei mesi, cui andava aggiunto il periodo di sospensione pari a 21 giorni, conseguente al rinvio, su istanza del difensore, dell’udienza del 26/09/2018 (a quella del 17/10/2018), decorrente dall’11/11/2017 , era interamente decorso, dovendo escludersi l’evenienza di una situazione di fatto legittimante il pieno proscioglimento dell’imputato.
La sentenza di secondo grado è stata impugnata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, che ne ha chiesto l’annullamento adducendo un unico motivo con cui ha denunciato la violazione, ex art. 606, comma 1 lett. b), degli artt. 157 e 159 cod. pen.
2.1. Il ricorrente lamenta che i giudici di appello avrebbero trascurato la disciplina della sospensione di cui all’art. 159 cod. pen. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, come affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 20989 del 12/12/2024. La legge n. 103 del 2017 aveva stabilito, nella previgente formulazione dell’art. 159 cod. pen., la sospensione del termine prescrizionale, per il massimo di anni uno, mesi sei, dal termine di deposito della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di grado successivo. Si è osservato, quindi, che essendo il reato in esame consumato tra il 10 e l’11/11/2017, quando era in vigore la disciplina innanzi menzionata, il termine intermedio non era decorso ed il termine massimo, considerato anche il periodo di sospensione di 21 giorni, sarebbe spirato solo il 02/12/2026.
Il P.G. presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Va, innanzitutto, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 20989 del 12/12/2024 (dep. il 05/06/2025), citata anche dal ricorrente, risolvendo il contrasto insorto in materia, ha affermato, con argomentazioni ampiamente condivisibili, che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, successivamente abrogata dalla legge n. 3 del 2019 e, da ultimo, dalla legge n. 134 del 2021, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Il massimo organo nomofilattico si è, innanzitutto, soffermato sulla natura sostanziale dell’istituto della prescrizione ed ha ribadito, nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale, la consolidata specificazione secondo cui il regime giuridico riservato alla lex mitior, inerente in primis all’attributo della sua retroattività, non gode della tutela privilegiata di cui all’art. 25, comma 2, Cost. (che riguarda solo il divieto di applicazione retroattiva della norma incriminatrice, nonché di quella più sfavorevole al reo), bensì di quella di cui al l’art. 3 Cost., sicché ben può essere sacrificato da una legge ordinaria, sempre che la stessa sia conforme al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui alla citata norma e, quindi, connessa all’esigenza di protezione di interessi aventi analogo rilievo. Delineata tale cornice, le S.U. hanno escluso che tra la disciplina della sospensione della prescrizione dettata dalla legge n. 103 del 2017 e quella di cui alle due successive fonti, costituite dalla legge n. 3 del 2019 e dalla legge n. 134 del 2021, ci fosse un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo regolato dall’art. 2 cod. pen., osservando come gli ultimi due interventi normativi costituissero, nel loro unitario insieme (ivi comprese le disposizioni abrogative della riforma Orlando), un nuovo sistema, autonomo rispetto al passato, caratterizzato dalla individuazione della sentenza di primo grado come momento di tendenziale cessazione del corso della prescrizione e dalla introduzione dell’istituto della improcedibilità, espressamente riservato dal legislatore ai soli reati commessi dal 1 gennaio 2020. Si è osservato, ancora, come tale deroga al principio della retroattività della lex mitior fosse senz’altro rispettosa del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost, stante la necessità di garantire agli uffici giurisdizionali il tempo necessario per organizzare l’utile trattazione dei processi nel regime determinato dai mutamenti introdotti e l’esigenza di tutelare l’interesse delle persone offese a non subire l’improvvisa riduzione dei termini di estinzione del reato o dell’azione penale, per concludere che ai reati commessi nel tempo antecedente al 1/01/2020, e, segnatamente, tra il 03/08/2017 ed il 31/12/2019, non interessati, per espressa volontà legislativa, dalle modifiche normative successive, continuava ad applicarsi la legge in vigore al momento della loro commissione.
2.1. Applicando tali principi al caso in esame, è indubbio che ai delitti di furto aggravato contestati a NOME, commessi il 10 e l”11/11/2017, si applichi il regime di sospensione del corso della prescrizione dettato dall’art. 159 cod. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, completamente ignorato dalla Corte territoriale, e che per gli stessi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’impugnazione , non risultava decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata il termine massimo.
Invero, quando, in data 20/03/2019, il Tribunale di Locri, giudicando l’imputato, ha emesso la sentenza di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 154,00 di multa per i suddetti reati e ha stabilito il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, si è determinato il tempestivo effetto interruttivo stabilito dall’art. 160 cod. pen., nel testo applicabile a questo procedimento. Alla scadenza del termine fissato dal Tribunale per il deposito della motivazione (individuato come dies a quo dalla disciplina introdotta dalla legge n. 3 del 2017), e quindi il 19/05/2019, quando il termine prescrizionale non si era ancora consumato, è iniziato il periodo di sospensione del corso della prescrizione della durata non superiore a un anno e sei mesi previsto dall’art. 159 cod. pen., vigente per questo procedimento, terminato il 19/11/2020. La pronuncia della sentenza da parte della Corte di appello (individuato come dies a quem dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017), è intervenuta (con motivazione contestuale) in data 10/06/2025 e, a quella data, il termine massimo di prescrizione (pari ad anni 7 mesi 6) cui andava aggiunto il periodo di sospensione di anni 1, mesi 6 sopra indicato e l’ulteriore periodo di giorni 21 (determinato dal rinvio su istanza del difensore all’udienza del 25/09/2018), per un periodo complessivo di anni 9, giorni 21, non era ancora spirato.
Ne consegue che il ricorso va accolto e va disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per il giudizio, che dovrà attenersi, nel calcolo della prescrizione, ai principi sopra espressi.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Reggio Calabria altra sezione per nuovo giudizio.
Così deciso, il 07/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME