Sospensione Prescrizione: Le Sezioni Unite Dettano la Linea per i Reati tra il 2017 e il 2019
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale in materia di sospensione prescrizione, allineandosi a una fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite. La decisione chiarisce il regime transitorio tra la legge Orlando del 2017 e le successive modifiche, fornendo un orientamento stabile per i reati commessi in un preciso arco temporale. Questo caso, nato da un ricorso per un reato stradale, diventa emblematico per comprendere come il tempo del processo influisce sull’estinzione del reato.
Il Contesto Giudiziario: Dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Crotone nel giugno 2022, successivamente confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro nel luglio 2024, per un reato previsto dall’articolo 187 del Codice della Strada. L’imputato, ritenendo che il reato fosse ormai estinto per il decorso del tempo, ha presentato ricorso per cassazione, basando la sua difesa proprio sul mancato rilievo della prescrizione.
L’Argomento del Ricorrente
Il fulcro del ricorso verteva su un’interpretazione normativa complessa. La difesa sosteneva che le cause di sospensione prescrizione introdotte dalla legge n. 103/2017 non fossero più applicabili a seguito di interventi legislativi successivi, in particolare la legge n. 134/2021. Secondo questa tesi, il calcolo dei termini avrebbe dovuto portare a una declaratoria di estinzione del reato.
Le Motivazioni della Suprema Corte: il Principio sulla Sospensione Prescrizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un principio di diritto di recente affermazione da parte delle Sezioni Unite Penali (sentenza “Polichetti” del 12 dicembre 2024). Le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto giurisprudenziale, stabilendo in modo definitivo che la disciplina della sospensione prescrizione contenuta nell’articolo 159, commi 2, 3 e 4 del codice penale, come modificato dalla legge del 2017, continua ad applicarsi per tutti i reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
Il motivo del ricorso si poneva in aperto e insanabile contrasto con questo autorevole precedente. La Corte ha quindi ribadito che il periodo di sospensione deve essere correttamente calcolato anche per i reati commessi in quell’intervallo temporale, impedendo così il maturare della prescrizione nel caso di specie.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Conseguenze Pratiche
L’esito del giudizio è stato l’inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia comporta per il ricorrente non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma di mille euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha motivato l’importo della sanzione tenendo conto del fatto che, al momento della proposizione del ricorso, esisteva ancora un orientamento giurisprudenziale contrario, sebbene minoritario, che poteva aver indotto in errore la difesa. La decisione consolida l’interpretazione delle Sezioni Unite, creando certezza giuridica sul calcolo della prescrizione per un’importante fascia di procedimenti penali e confermando che le riforme legislative devono essere lette in un’ottica di continuità e coerenza sistematica.
La disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta nel 2017 è ancora valida per i reati commessi fino al 2019?
Sì. Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione e ribadito in questa ordinanza, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 continua ad essere applicabile in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo al presunto mancato rilievo della prescrizione, è stato ritenuto manifestamente infondato. Si poneva in diretto contrasto con un principio di diritto recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che rappresenta l’orientamento giurisprudenziale prevalente e vincolante.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9355 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9355 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 03/01/1983
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 12 luglio 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone il 7 giugno 2022, in ordine al reato di cui all’art. 187 cod. strada;
letta la memoria pervenuta in data 30 gennaio 2025, nell’interesse del ricorrente;
rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo della prescrizione (su cui pp. 3 e 4 sentenza ricorsa) è manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con il principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite (Sez. Un., 12 dicembre 2024, COGNOME), secondo il quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, somma determinata tenuto conto dell’esistenza, al momento della proposizione del ricorso, di un orientamento interpretativo di segno contrario, seppur minoritario;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025
Il Co igli re estensore Il Presidente