Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 453 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 453 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d ‘ appello di Bari nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della Corte d ‘ appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l ‘ inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 dicembre 2024, la Corte di appello di Bari, ha riformato la sentenza, pronunciata dal Tribunale di Bari il 24 novembre 2020, con la quale NOME COGNOME era stato ritenuto responsabile del reato di cui all ‘ art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso il 27 aprile 2018 e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME per essere il reato estinto per prescrizione.
Contro la sentenza, ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari lamentando erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente osserva:
che, in ipotesi accusatoria, il reato per cui si procede sarebbe stato commesso il 27 aprile 2018;
che la Corte di appello lo ha ritenuto estinto per prescrizione a far data dal 27 aprile 2023 facendo applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., in base ai quali il termine massimo di prescrizione per gli illeciti contravvenzionali è di quattro anni e, per effetto degli atti interruttivi, non può essere comunque aumentato in misura superiore al quarto;
che, nel caso di specie, trattandosi di reato commesso nel vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), avrebbe dovuto trovare applicazione il testo dell ‘ art. 159 cod. pen. introdotto da quella legge e, pertanto, si sarebbe dovuto tenere conto che il corso della prescrizione era rimasto sospeso «dal termine previsto dall ‘ art. 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi».
Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l ‘ inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Ha evidenziato a tal fine che, nel caso in esame, deve applicarsi l ‘ art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 e, tuttavia, il reato per cui si procede è comunque estinto per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve premettere che, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175, «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all ‘ art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall ‘ art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall ‘ 1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021».
Muovendo da questa premessa, va dato atto al ricorrente che la data nella quale il reato si è estinto è diversa da quella indicata nella sentenza impugnata. Si deve tuttavia rilevare che, anche applicando l ‘ art. 159 cod. pen. nel testo vigente alla data del fatto, il 14 novembre 2024, quando la sentenza di appello è stata pronunciata, il reato per cui si procede era comunque estinto per prescrizione.
Secondo l ‘ ipotesi accusatoria, l ‘ illecito contravvenzionale del quale NOME COGNOME è imputato è stato commesso il 27 aprile 2018. Dall ‘ esame degli atti -necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) -emerge che, nel giudizio di primo grado, non si sono verificate cause di sospensione del corso della prescrizione. La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 24 novembre 2020 e della motivazione è stata data lettura in udienza ai sensi dell ‘ art. 544, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell ‘ art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il corso della prescrizione era sospeso dalla scadenza del termine previsto dall ‘ art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definiva il grado successivo, ma comunque per un tempo «non superiore a un anno e sei mesi». Nel caso di specie, poiché la motivazione della sentenza di primo grado è stata redatta subito dopo la deliberazione del dispositivo e letta in udienza, il corso della prescrizione è rimasto sospeso dal 24 novembre 2020 al 24 maggio 2022, ma ha poi ripreso a decorrere. Pertanto, al termine di prescrizione di cinque anni previsto per gli illeciti contravvenzionali si deve aggiungere un periodo di sospensione di un anno e sei mesi. Ne consegue che la prescrizione è maturata il 27 ottobre 2024 e alla data del 14 novembre 2024, quando la sentenza di appello è stata pronunciata, il reato ascritto a COGNOME era estinto ex art. 157 cod. pen.
Per quanto esposto il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Bari non merita accoglimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME