Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34234 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34234  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a Rende il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sua condanna per il delitto di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, e deduce due motivi di ricorso, il primo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ribadita sussistenza del reato per cui Ł condanna, il secondo in punto di prescrizione;
rilevato,  preliminarmente, che non può prendersi in considerazione la memoria difensiva a firma del difensore del ricorrente, pervenuta in data 19 settembre 2025, dunque tardivamente, ovvero oltre il termine di quindici giorni liberi di cui all’art. 611 cod. proc. pen.;
ritenuto il primo motivo non consentito perchØ consta di censure interamente versate in fatto e, comunque, reiterative di analoghe doglianze prospettate in appello e adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, oltre che aspecifiche, risolvendosi il ricorso in una rilettura delle risultanze istruttorie, allo scopo di dedurre, con riferimento a esse, la mancanza di motivazione della sentenza che s’impugna;
considerato, in particolare, che la sentenza argomenta ineccepibilmente le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile la versione alternativa secondo cui l’imputato non aveva udito il campanello;
rilevato che l’eccezione di prescrizione trascura l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez. U n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 288175 – 01), pacificamente applicabile ai fatti oggetto del processo, commessi il 13 giugno e il 12 luglio del 2019;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa
– Relatore –
Ord. n. sez. 13235/2025
CC – 25/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così Ł deciso, 25/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME