Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13552 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13552 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d’appello di Bari nel procedimento a carico di: NOME COGNOME NOME nato a MANFREDONIA il 17/07/1987 avverso la sentenza del 18/06/2024 della Corte d’appello di Bari udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia
dichiarato inammissibile o infondato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 novembre 2022 il Tribunale di Foggia, in rito ordinario, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 6 mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110 per aver portato fuori della propria abitazione un coltello a serramanico, fatto commesso il 30 dicembre 2017.
Con sentenza del 18 giugno 2024 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione.
La pronuncia di appello ha rilevato che il reato contravvenzionale Ł stato commesso il 30 dicembre 2017, e che, al termine massimo di prescrizione di cinque anni di cui all’art. 161 cod. pen., occorreva aggiungere giorni 102 per la sospensione della prescrizione conseguente ad un rinvio di udienza su richiesta della difesa dell’imputato; per l’effetto, la sentenza di appello ha ritenuto che il termine di prescrizione del reato sia maturato l’11 aprile 2023.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Bari con unico motivo, in cui deduce violazione di legge per non essere stata computata nella durata del termine di prescrizione anche la sospensione della prescrizione conseguente alla pronuncia della
sentenza di primo grado di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, riformulato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3, ed abrogato dalla l. 27 settembre 2021, n. 134, applicabile ratione temporis ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 quale quello in esame.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Con due memorie scritte, depositate nel corso del procedimento, il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato, evidenziando, in ordine alla questione dell’applicazione della l. n. 103 del 2017, che la sua abrogazione comporta la reviviscenza della disciplina precedente piø favorevole applicabile a tutti i reati commessi prima dell’1 gennaio 2020, che Ł quella che emerge dalla disciplina introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 151, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione di cui al secondo comma dell’art. 159 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Il reato per cui l’imputato Ł stato condannato Ł una contravvenzione, che si prescrive ex art. 157, comma 1, cod. pen., in quattro anni, che, per effetto dell’intervento degli atti interruttivi della prescrizione di cui all’art. 160 cod. pen., diventano cinque anni, ai sensi dell’art. 161, comma 2, stesso codice.
Ai cinque anni devono essere poi aggiunti n. 102 giorni di sospensione della prescrizione ex art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen. per il rinvio di una udienza su richiesta della difesa dell’imputato.
PoichØ il reato Ł stato commesso il 30 dicembre 2017, si giunge in questo modo all’11 aprile 2023, individuato nella sentenza impugnata quale data in cui sarebbe maturata la prescrizione.
Però, nel caso in esame, in cui il reato Ł stato commesso il 26 dicembre 2017, ad esso Ł applicabile anche la causa di sospensione della prescrizione che era prevista dall’art. 159, comma 2, n. 1, cod. pen. nel testo vigente alla data in cui Ł stato commesso il fatto.
L’applicabilità ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019 delle cause di sospensione della prescrizione previste dai n. 1 e 2 del secondo comma dell’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1, comma 11, l. 23 giugno 2017, n. 103, Ł stata, infatti, ritenuta dal giudice di legittimità nella sua massima composizione nella pronuncia Sez. U, 12/12/2024 (informazione provvisoria).
Per effetto dell’applicazione al caso in esame della norma di cui all’art. 159, comma 1, n. 1, cod. pen., per individuare correttamente la data in cui Ł maturata la prescrizione del reato per cui Ł stato condannato l’imputato, alla data prima indicata devono essere aggiunti 1 anno e 6 mesi di ulteriore sospensione della decorrenza del termine, per cui la prescrizione Ł maturata, in realtà, l’11 ottobre 2024.
Ne consegue che alla data del 18 giugno 2024, in cui la Corte di appello di Bari ha pronunciato la sentenza impugnata, il termine di prescrizione non era, in realtà, interamente decorso, motivo per cui il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata.
L’annullamento deve essere disposto, però, senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perchØ il reato Ł estinto per l’intervento della prescrizione, che Ł maturata nelle more del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchØ il reato Ł estinto per intervenuta prescrizione
Così deciso il 27/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME