Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20163 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20163 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI nel procedimento a carico di:
NOME nato a SAN COGNOME il 16/08/1981
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronunzia di primo grado del Tribunale di Foggia, ha dichiarato non doversi procedere nei ‘confronti di NOME COGNOME per essere il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 ascrittogli (per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello ad apertura manuale della lunghezza di cm. 17 totale, con lama di cm. 7,5, commesso in Peschici il 28/02/2019), estinto per intervenuta prescrizione.
Ricorre il Procuratore generale della Corte d’appello di Bari che, con un unico motivo, denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 2 comma 4, 157, 159 e 161 cod. pen., per avere la Corte barese dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione, in violazione della disciplina della cd. Legge Orlando che, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, prevede la sospensione della prescrizione nel corso del giudizio d’appello (considerato dal deposito della motivazione impugnata alla decisione di secondo grado) fino ad un massimo di anni uno e mesi sei.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
La giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte è nel senso che, in tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. «riforma Orlando»), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all’art. 2, comma quarto, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all’art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo previsto dall’art. 11, lett. b), legge cit. e l’art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134. (Sez. 4, Sentenza n. 566 del 13/12/2024, Gerace, n.m.; Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286811 – 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, COGNOME, Rv. 286653 – 01; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, COGNOME, Rv. 286436 01; Sez. 1, n. 262.9 del 29/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285724 – 01).
Tale interpretazione è stata avallata dalle Sezioni Unite della Corte (v. informazione provvisoria n. 19 del 2024, proc. n. 22932 del 2024, COGNOME), la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui «per i reati commessi dal 3 agosto 2017
)/(
al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dal primo gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla
legge n. 134 del 2021».
Per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la disciplina dettata dall’art.
1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione: a) dal
termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado
successivo .e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della
sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
3. Ebbene, ciò posto, il fatto oggetto di contestazione, di cui all’art. 4 legge n.
110 del 1975, è stato commesso il 28/02/2019.
Dalla sentenza di condanna di primo grado, emessa il 22/09/2022, si è avuta la sospensione del termine di prescrizione nei limiti di un anno e sei mesi, decorrente dal termine ex art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della pronuncia, pari a 90 giorni, · di talchè alla data della sentenza di appello (16/05/2024), esso non si era ancora consumato.
La sentenza va quindi annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso il 18 marzo 2025
Consigliere estensore
Il Presidente