Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27492 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27492 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
– Presidente –
NOME
UP – 20/06/2025 R.G.N. 9808/2025
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Pescia il giorno 11/7/1990
rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia
NOME COGNOME nato a Rimini il giorno 9/2/1992 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 16/1/2025 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che e stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; rilevato che nessuno ha concluso nell’interesse degli imputati essendo state rigettate con ordinanza di questa Corte in data odierna ed inserita nel verbale di udienza le istanze di differimento dell’udienza avanzate dall’avv. COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16 gennaio 2025 (indicata erroneamente come pronunciata in data 19 gennaio 2024) la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 11 aprile 2023 del Tribunale di Prato con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati dichiarati responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione di oggetti atti ad aprire serrature (artt. 110, 707 cod. pen.) e condannati a pena ritenuta di giustizia (peraltro corretta come da separata ordinanza sempre in data 16 gennaio 2025). Il reato Ł contestato come accertato in data 30 dicembre 2018.
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo con ricorsi sostanzialmente sovrapponibili, violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 157 cod. pen. e richiedendo l’emissione di sentenza di non luogo a procedere per essere il reato in contestazione agli imputati estinto per intervenuta prescrizione intervenuta in data 13 febbraio 2024 (secondo la difesa del
COGNOME) o in data 30 dicembre 2023 (secondo la difesa dell’COGNOME).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Il reato in contestazione agli imputati risulta commesso in data 30 dicembre 2018.
Le Sezioni Unite di questa Corte (v. sent. in data 12/12/2024, imp. COGNOME) hanno chiarito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017.
L’art. 1 della citata l. n. 103/2017 testualmente disponeva che «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi».
Nel caso in esame la sentenza di primo grado risulta pronunciata in data 11 aprile 2023, nella stessa Ł stato indicato il termine di giorni 70 per il deposito della motivazione (avvenuto nel termine indicato) quindi fino al 20 giugno 2023 e la sentenza di appello Ł stata pronunciata il 16 gennaio 2025 con la conseguenza che si applica il termine di anni 1 e mesi 6 di sospensione.
Ne consegue che il tempo massimo di prescrizione del reato in contestazione, tenuto conto degli eventi interruttivi, Ł di anni 5, ai quali si devono aggiungere anni 1 e mesi 6 di sospensione così ad assurgere ad anni 6 e mesi 6.
Essendo il reato stato commesso il 30 dicembre 2018 il termine di prescrizione dello stesso verrà a decorrere il 30 giugno 2025, con la conseguenza che detto termine non era decorso al momento della pronuncia della sentenza in grado di appello e non Ł altresì ancora decorso alla data odierna.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 20/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME