Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30810 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30810 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 31/08/1952
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
iek
I
Rilevato che COGNOME NOME – condannato in primo e secondo grado (Corte di appello di Catanzaro, 20 settembre 2024) per reati in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008), contestati come commessi il 3 dicembre 2018 – ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la mancata declaratoria di prescrizione dei reati.
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, perché i reati non erano prescritti al momento della pronuncia della sentenza impugnata;
che, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20989 del 12 dicembre 2024, depositata in data 5 giugno 2025, in tema di applicazione della sospensione del corso della prescrizione, hanno affermato il principio di diritto per cui “la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’i. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021”;
che, correttamente, dunque, il giudice di appello ha ritenuto applicabile il periodo di un anno e sei mesi di sospensione della prescrizione di cui sopra, da aggiungere al termine quinquennale; con la conseguenza che il termine prescrizionale non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado;
che, peraltro, la prescrizione non è maturata neanche alla data della pronuncia della presente sentenza, dovendosi aggiungere l’ulteriore sospensione di un anno e sei mesi applicabile successivamente alla pronuncia della sentenza di appello;
che tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale – e rilevato che, nella fattispecie, sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», a fronte di orientamenti giurisprudenziali contrastanti che hanno reso necessaria la pronuncia delle Sezioni Unite di cui sopra – alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento ma non anche quello del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025.