Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11613 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11613 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GORIZIA il 13/03/1971
avverso la sentenza del 24/01/2024 della Corte d’appello di Trieste
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Trieste, con la pronuncia del 24 gennaio 2024, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia in data 12 luglio 2022 (con termine di giorni 90 per deposito dei motivi), con cui COGNOME NOME veniva condannato per la contravvenzione di cui all’art. 187, comma 8 e 186, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, essendosi rifiutato d sottoporsi agli accert a menti previsti dall’art. 182, comma 2 e 2-bis, in caso di guida in stato ebbrezza; fatto commesso il 7 agosto 2018.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, per seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha censurato le decisione per violazione di legge e vizio motivazione, in ordine alla intervenuta prescrizione, osservando che, essendo stata esclusa l recidiva, il termine massimo necessario a prescrivere, che per le contravvenzioni è pari a anni 5 (anni 4 + 1 /4), è maturato il 7 agosto 2023 e perciò anteriormente alla pronuncia di secondo grado.
2.2 Con il secondo motivo ha dedottok GLYPH violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di conversione della pena applicata nella sanzione sostitutiva dei lavo pubblica utilità, osservando che tale richiesta non è stata considerata dalla Corte territorial
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.
Va dato atto della recentissima decisione delle Sezioni Unite, con sentenza resa all’udienza pubblica del 12 dicembre 2024, che ha dato risposta al seguente quesito: GLYPH la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi second terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021 n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019″.
Nella informazione provvisoria divulgata immediatamente dopo la decisione, si legge che la soluzione data dalla Corte è affermativa, e pertanto, “per i reati commessi dal 3 ago 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017”.
In dettaglio, per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge n.103/2017 h modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
5.1 In applicazione della suddetta disciplina, poiché il reato è stato ,commesso 2018, e perciò nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, va a integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, comprensiva della s della prescrizione di cui all’art. 159, comma secondo, cod. pen..
Di conseguenza, al termine fisiologico di prescrizione (anni 5: termine ordinario prolungato di 1/4 ex art.161 cod.proc. pen.), occorre aggiungere la sospensione dal t previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado su comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.
Nel caso di specie, come si ricava dagli atti, la decisione di primo grado è stat 12 luglio 2022, con termine di giorni 90 per i motivi, dalla cui scadenza (10/10/22 pronuncia del dispositivo della sentenza di appello (24/01/2024), è decorso un temp anni 1 e mesi 3 e giorni 15, sicchè il decorso della prescrizione risulta sospeso in p
Pertanto, dalla data del commesso reato (7/08/2018), aggiungendo il termine fisiolo prescrizione (anni 5) e la sospensione ex lege Orlando (in misura di anni 1, mesi 14), si perviene al 21 novembre 2024. Di conseguenza, il reato non era prescritto della sentenza di appello (24/01/2024).
Non può porsi in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della pre maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza de r~ionisalne-si visto – all’unico motivo proposto -prio la prescrizione del reato.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, infatti, più volte riba l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei m consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la pos rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pe U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 217266 relativamente ad un caso in prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il conformi, Sez. U, n. 23428 del 02/03/2005, COGNOME, Rv. 231164; Sez. U, n. 196 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 25646
Per completezza, occorre aggiungere che, in ogni caso, il termine non è ancora spi
Successivamente alla sentenza di appello, è iniziato a decorrere il secondo p sospensione, dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo dell definitiva, e per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
Nel caso di specie, la decisione di secondo grado è stata adottata il 24/01/24, c di giorni 90 per i motivi, dalla cui scadenza (23/04/2024), fino alla pronuncia del della sentenza definitiva (22/01/2025), è decorso un tempo pari a mesi 8 e giorni andrebbe commisurata l’ulteriore sospensione.
In sintesi, i periodi di sospensione ex lege Orlando assommano ad nni 2, mesi 1 e giorni 14, che aggiunti al termine fisiologico di anni 5, compongono il termine complessivo di anni 7, mesi 1 e giorni 14 per la prescrizione del reato, a decorrere dalla sua consumazione avvenuta il 7 agosto 2018.
Il termine, alla data della presente decisione, non è ancora spirato (giungerebbe maturazione il 20/09/2025).
Inammissibile è il secondo motivo.
Dalla lettura della decisione impugnata (pagina 5, penultimo capoverso), risulta che la Corte territoriale, diversamente da quanto prospettato in ricorso, si sia pronunciata s sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità, confermando la decisione negativa g adottata dal Tribunale, con argomentazione priva di vizi logici, osservando che la part appellante si era limitata a non condividere la valutazione negativa, senza segnalare elementi non considerati o mal interpretati dal primo giudice, tali da giustificare una rivalutazione.
Il motivo di ricorso replica la riscontrata genericità ed è pertanto inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
Il consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente