Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12454 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12454 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLABATE il 10/03/1965
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME, condannata per il reato di cui all’art. 44, comma 2 bis, d.P.R., n. 380, del 2001, per aver realizzato più opere abusive in area soggetta a vincolo paesaggistico in assenza della SCIA, prevista dall’art. 22, comma 3, del medesimo d.P.R., ha proposto ricorso per cassazione;
che, con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta la mancanza della motivazione in ordine all’applicazione della sospensione della prescrizione, oltre il limite di 60 giorni, per rinvii che sarebbero stati dovuti a impedimenti del difensore;
che con un secondo motivo, sostanzialmente ripetitivo del primo, si lamenta il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., per l’errata applicazione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., per avere il giudice calcolato la sospensione integrale del termine di prescrizione, non soltanto per l’udienza in cui la difesa aveva aderito all’astensione proclamata da un organismo di categoria, ma anche a quelle in cui era stato chiesto il rinvio per legittimo impedimento.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati oltreché formulati in modo non specifico quanto alla pretesa non veridicità delle verbalizzazioni effettuate circa le ragioni dei rinvii;
che la motivazione della Corte di appello dà conto della sospensione dei termini di prescrizione e delle relative cause, richiamando puntualmente i verbali dell’udienza di primo grado (p. 13 del provvedimento);
che il ricorso difensivo non indica specificamente i rinvii per i quali avrebbe dovuto essere applicato un termine di sospensione inferiore;
che, in ogni caso, dall’esame dei verbali emerge che i rinvii disposti alle udienze del 30 ottobre 2018 (252 giorni), del 16 giugno 2020 (287 giorni), del 14 dicembre 2021 (281 giorni) sono stati dovuti a richiesta difensiva e non impedimento del difensore.
Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 4.000,00, in considerazione della mera assertività dei motivi di ricorso, diretti a contestare, in via del tutto generica, la veridicità di quanto affermato nei verbali di udienza.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 202S.