Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38845 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38845 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME a CHIETI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CARACAS( VENEZUELA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di l’Aquila, che deduce l’erronea applicazione della I. n. 103 del 2017 manifestamente infondato, in quanto, tenendo conto dei giorni di sospensione, indicati a p. 5 della sentenza impugnata e che il ricorrente non contesta, il termine di prescrizione è spirato data 11 marzo 2024, quindi prima del deposito della decisione del Tribunale, avvenuto il 15 aprile 2024, sicché, nella specie, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non pu tenersi conto della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 g 2017, n. 103, in quanto ciò postula che il dies a quo di tale sospensione, coincidente con la data di deposito della sentenza, come risulta dal tenore letterale della noma in esame (cfr. Se U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 – 02, in motivazione, par. 9.2), sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, cit.), situazione che, come detto, certamente non è ravvisabile nel caso di specie;
letta la requisitoria del Procuratore Generale, che chiede l’accoglimento del ricorso, senz tuttavia tener conto, come poc’anzi indicato, del fatto che al momento del deposito dell sentenza di primo grado, il termine massimo di prescrizione era già interamente decorso;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che chiede che il ricorso s dichiarato inammissibile
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.