Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46339 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46339 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 03/09/1970
avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palermo in data 20 marzo 2023 nei confronti di NOME COGNOME per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, commessi in data 7 dicembre 2014.
A mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Passafiume affidato a due motivi, di seguito indicati:
con il primo motivo, censura la motivazione sulle ragioni del diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod.pen., con riferimento sia alla ravvisata abitualità delle condotte e sia alla esclusa tenuità dell’offesa;
– con il secondo motivo, deduce la ricorrenza dei vizi di motivazione e violazione di legge di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per essere stata negata la prescrizione del reati contestati, senza considerare che l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è stata adottata all’udienza del 18 ottobre 2019, e, quindi, ha errato il Giudice nel dare rilievo come dies a quo per il computo del termine di prescrizione alla data dell’udienza del 10 novembre 2017 in cui è stata accolta la richiesta di rinvio per messa alla prova, essendosi disposta la revoca della messa alla prova all’udienza del 3 maggio 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1, il ricorso è inammissibile.
Quanto al secondo motivo, da esaminare per prima perchè assorbente ove fondato, si deve premettere che l’art. 168-ter cod. pen., introdotto dall’art. 3 dell legge 28 aprile 2014, n. 67, stabilisce che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.
Il momento iniziale della sospensione del corso della prescrizione viene, dunque, a coincidere con la pronuncia dell’ordinanza ad opera del giudice ai sensi dell’art. 464-quater cod. proc. pen. mentre quello finale è rappresentato dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di estinzione del reato a norma dell’art. 464septies oppure dalla emissione della ordinanza che dichiari l’esito negativo della messa alla prova e disponga la ripresa del processo a norma dell’art. 464-septies, comma 2, cod. proc. pen. o, ancora, a seguito del provvedimento di revoca ex art. 464-octies e 141-ter disp. att. cod. proc. pen.
Ciò premesso va, però, considerato che costituisce applicazione delle regole generali in tema di prescrizione che le richieste di differimento delle udienze formulate dal difensore e procuratore speciale al fine di dare corso alla procedura di cui agli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen. e all’elaborazione, da part dell’Ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, non trovando scaturigine né in esigenze attinenti all’acquisizione di elementi di prova né nel riconoscimento di termini a difesa, si inquadrano nella seconda ipotesi prevista dall’art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. e determinano l’effetto sostanziale della sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale (cfr. Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019, dep. 2020, Agnelli, Rv. 279001).
Pertanto, nel caso de quo, il periodo dì sospensione della prescrizione è stato correttamente computato, con conseguente manifesta infondatezza del motivo.
Il primo motivo è del tutto generico perché censura la motivazione sulle ragioni del diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod.pen.
reiterando le stesse doglianze già esaminate dalla Corte di appello, che con motivazione logica, aderente alle risultanze processuali, ne ha negato l’applicazione sia per la ravvisata abitualità delle condotte in ragione dei plurimi precedenti per reati contrassegnati dalla violenza contro le persone e sia per la esclusa tenuità dell’offesa, in ragione della gravità del pericolo per l’incolumità delle persone derivato dalla spregiudicata condotta di guida e della non lieve entità del danneggiamento arrecato all’autovettura di servizio.
Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.
GLYPH Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 ottobre 2024 Il Co
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