Sospensione Prescrizione: Come un Errore di Calcolo Può Rendere Inutile un Ricorso
La prescrizione è un istituto fondamentale del diritto penale, ma il suo calcolo può nascondere insidie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce l’importanza di considerare ogni periodo di sospensione prescrizione per evitare che un ricorso venga dichiarato inammissibile. Questo caso serve da monito sull’importanza di un’analisi meticolosa dei termini processuali, poiché omettere le parentesi sospensive può portare a conclusioni errate e a esiti processuali sfavorevoli.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Basato su una Prescrizione Errata
Un imputato, condannato in Corte d’Appello per il reato di lesioni personali aggravate, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo del ricorso si fondava su un presunto errore del giudice di secondo grado: la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo i calcoli della difesa, il termine massimo di nove anni per la prescrizione sarebbe scaduto prima della pronuncia della sentenza d’appello.
Tuttavia, questa tesi si basava su un calcolo incompleto, che non teneva conto di un fattore decisivo: le plurime sospensioni del corso della prescrizione verificatesi durante l’intero iter processuale.
Il Ruolo Decisivo della Sospensione Prescrizione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, bollandolo come manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato come il calcolo dell’imputato fosse palesemente errato, proprio perché ignorava completamente i periodi in cui il decorso della prescrizione era stato legalmente interrotto. Vediamo nel dettaglio quali sono state queste sospensioni.
Le Sospensioni nel Primo Grado di Giudizio
Durante il processo di primo grado, il termine di prescrizione è stato sospeso in ben sei occasioni, per un totale di centinaia di giorni. Le cause sono state diverse:
* Legittimo impedimento dell’imputato: in due occasioni, per un totale di 120 giorni.
* Legittimo impedimento del difensore: per un periodo di 46 giorni.
* Richieste di rinvio del difensore: in tre occasioni, che hanno sommato complessivamente 252 giorni di sospensione.
La Sospensione in Appello
Anche nel giudizio di secondo grado si è verificata un’ulteriore e significativa sospensione. Per 98 giorni, il processo è stato fermato a causa dell’adesione del difensore a un’astensione dalle udienze proclamata a livello nazionale dagli avvocati.
Le Motivazioni della Corte e la Decisione di Inammissibilità
La motivazione della Corte Suprema è stata lineare e ineccepibile. Il calcolo della prescrizione non può limitarsi a una semplice operazione aritmetica basata sulla data di commissione del reato. È obbligatorio aggiungere al tempo massimo di prescrizione tutti i periodi di sospensione legittimamente disposti nel corso del procedimento.
Sommando tutti questi periodi (quelli del primo grado e quello del secondo grado), il termine finale per la prescrizione si spostava ben oltre la data della sentenza della Corte d’Appello. Di conseguenza, al momento della decisione di secondo grado, il reato non era affatto prescritto. L’argomentazione dell’imputato era, quindi, priva di qualsiasi fondamento giuridico. Per tale ragione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nella pratica legale: l’estrema attenzione richiesta nel calcolo dei termini processuali, in particolare quello della prescrizione. La sospensione prescrizione non è un dettaglio trascurabile, ma un elemento che può alterare significativamente l’esito di un giudizio. Un errore in questa fase può vanificare un’intera strategia difensiva e portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione. Per gli avvocati, ciò significa la necessità di un monitoraggio costante e preciso del fascicolo processuale, annotando ogni singolo rinvio e la relativa causa, al fine di avere sempre un quadro chiaro e corretto della tempistica processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. L’imputato aveva calcolato erroneamente il termine di prescrizione del reato, omettendo di considerare i numerosi periodi in cui il suo decorso era stato legalmente sospeso.
Quali sono le cause che hanno portato alla sospensione della prescrizione in questo caso?
Le cause sono state molteplici e si sono verificate sia in primo che in secondo grado. Includono il legittimo impedimento dell’imputato e del suo difensore, le richieste di rinvio avanzate dalla stessa difesa e l’adesione del legale a un’astensione collettiva degli avvocati dalle udienze.
Cosa comporta la sospensione della prescrizione?
La sospensione blocca temporaneamente il conteggio del tempo necessario a prescrivere il reato. Una volta che la causa della sospensione cessa (es. finisce lo sciopero o si celebra l’udienza rinviata), il conteggio riprende dal punto esatto in cui si era interrotto, e il periodo di sospensione non viene conteggiato ai fini del termine finale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43277 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43277 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Manduria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della Corte d’appello di Lecce
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di lesioni .personali aggravate (tra l’altro, dalla recidiva infraquinquennale) ascritto all’odierno ricorrente in data antecedente alla pronuncia della Corte d’appello, è manifestamente infondato, dal momento che il COGNOME, nel calcolare che il reato si sarebbe prescritto, decorsi nove anni dalla sua consumazione, il 08/03/2023, non ha considerato le sospensioni del corso della prescrizione che erano intervenute sia in primo grado (dal 20/11/2017 al 23/04/2018 per 60 giorni per legittimo impedimento dell’imputato; dal 23/04/2018 al 02/07/2018 per 70 giorni per richiesta difensore; dal 26/11/2018 al 11/02/2019 per 60 giorni per legittimo impedimento dell’imputato; dal 14/02/2019 al 01/04/2019 per 46 giorni per legittimo impedimento del difensore; dal 01/04/2019 al 03/06/2019 per 63 giorni per richiesta difensore; dal 03/06/2019 al 30/09/2019 per 119 giorni per richiesta difensore) sia in secondo grado (dal 31/03/2021 al 07/07/2021 per 98 giorni per
adesione del difensore all’astensione degli avvocati dalle udienze), considerando le quali sospensioni, alla data della pronuncia dell’impugnata sentenza, il reato non era prescritto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.