Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25154 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25154 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRESCIA il 06/06/1978
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18 settembre 2024 la Corte d’appello di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Brescia in data 23 gennaio 2024 che aveva dichiarato NOME NOME responsabile dei reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b) e 2 bis d.lgs. n. 285 del 1992 (capo A) e di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992 (capo B) condannandolo alla pena di mesi due e giorni cinque di arresto ed Euro 750,00 di ammenda, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per mesi diciotto (fatto commesso in Brescia il 19 settembre 2018).
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157 e 159 cod.pen. e la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuto decorso del termine prescrizionale maturato prima della pronuncia della sentenza della Corte di appello ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.
In particolare deduce che non si contesta la sospensione del termine di prescrizione dei reati unicamente con riguardo al periodo dal 4 aprile 2023 al 24 ottobre 2023 per un totale di 202 giorni e dal 24 settembre 2019 all’8 ottobre 2019 per un totale di 13 giorni censurando invece la disposta sospensione per gli altri periodi indicati.
In particolare viene censurata la ritenuta sospensione per i seguenti periodi: dall’1.10.2020 al 19.1.2021 per un totale di giorni 110 in quanto il rinvio era stato disposto al fine di consentire alla difesa di avanzare la richiesta di sospensione con messa alla prova già formalizzata all’udienza dell’8.10.2019; dal 15.7.2021 al 17.2.2022 nonché dal 17.2.2022 al 5.7.2022 per le difficoltà nel reperimento di un ente (il primo) e per il mancato deposito del programma di trattamento da parte dell’ufficio di esecuzione penale esterna (il secondo), trattandosi di rinvii dovuti all’inerzia della pubblica amministrazione non imputabile all’imputato;
dal 24.10.2023 al 21.11.2023, trattandosi di un mero differimento dell’udienza;
dal 21.11.2023 al 23.1.2024 non essendo chiare le ragioni del rinvio.
Ed inoltre non si ritiene nella specie applicabile la normativa emergenziale in tema di sospensione del corso della prescrizione né la prescrizione ex lege Orlando.
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3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4. La difesa dell’imputato ha depositato memoria di replica con conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é manifestamente infondato.
Va rilevato che, anche accogliendo la tesi del ricorrente secondo cui il periodo di sospensione totale sarebbe di soli giorni 215 (e quindi non calcolando altri
periodi di sospensione), nel caso di specie, tenuto conto dell’epoca di consumazione dei reati per cui si procede, trova applicazione il principio sancito
da Sez. U. n. 20989 del 12.12.2024, in corso di massimazione, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod.
pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al
31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021″.
Ne deriva, pertanto, che, tenuto conto del termine massimo di prescrizione di anni cinque, cui va aggiunto il periodo di anni uno e mesi sei, all’epoca della pronuncia della sentenza di appello, ovvero il 18.9.2024, il termine di prescrizione dei reati contestati, non era ancora decorso.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025 Il Consig GLYPH estensore GLYPH
Il Presidente