Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18403 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18403 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME nato a ESCALAPLANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, per quanto qui rileva, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 29 marzo 2022 dal Tribunale di Cagliari, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui al capo 1, per i fatti commessi sino al 27 giugno 2014, per intervenuta
prescrizione, e ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui al capo A (rectius, 2), rideterminando la pena per i residui reati di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 129, primo comma, e 157 cod. pen. Premessa la indubitabile ammissibilità del ricorso anche per l’unico motivo con cui si eccepisce la mancata declaratoria dell’estinzione del reato per prescrizione, il ricorrente lamenta l’irritualità del computo effettuato dalla Corte d appello dei periodi di sospensione: in luogo del totale di un anno, sei mesi e ventotto giorni, l’intero lasso cronologico non supererebbe i idieci mesi e undici giorni, se correttamente calcolato in relazione alle singole cause di rinvio.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., in considerazione dell’assenza dei precedenti penali, nonché della «esiguità del danno» e delle «modalità della condotta».
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati.
Quanto alla tenuità del fatto, invocata con il secondo motivo di impugnazione, occorre rilevare preliminarmente come la censura risulti del tutto generica, omettendo di confrontarsi con le espresse riflessioni della Corte di appello in merito alla abitualità delle condotte, reiterate nel tempo, nonché alla gravità delle condotte.
In ordine alla dedotta prescrizione, è opportuno ricostruire la complessiva consistenza dei periodi di sospensione e la loro incidenza sui termini ex artt. 157 e 161 cod. pen.
In primo luogo, i fatti per cui è stata confermata la condanna risultano commessi dal 4 al 16 luglio 2014. Il termine massimo prescriz onale di sette anni e sei mesi sarebbe dunque – in difetto di sospensioni – venutc a cadere tra il 4 e il 16 gennaio 2022.
Non sono oggetto di contestazione da parte del ricorrente i rinvii dal 31 ottobre all’8 gennaio 2020 (64 giorni), ex lege per l’emergenza pandemica e dal 16 dicembre 2021 al 29 marzo 2021, per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute (3 mesi e 13 giorni).
Risulterebbero, invece, illegittimamente protratti i periodi di sospensione calcolati dalla Corte sarda per intero, in relazione ai rinvii dal 13 ottobre 2016 al 22 luglio 2017, per legittimo impedimento del difensore impegnato in altro procedimento (8 mesi e 9 giorni, secondo la difesa a ridurre a soli 61 giorni) e dal 16 gennaio 2019 al 17 aprile 2019, per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute (3 mesi, secondo la difesa da ridurre a soli 61 giorni). Il ricors non indica la data della cessazione del dedotto legittimo impedimento per ragioni di salute, cadendo, sul punto, nel vizio di aspecificità, in quanto si omette di precisare le basi fattuali da cui muovere per il computo in questione.
È d’altronde solo di per sé rilevante la censura inerente l’erronea estensione per l’intera durata del rinvio in relazione al legittimo impedimento per concomitante impegno professionale. Emerge, invero, dagli alti che, con istanza del 12 ottobre 2016, il difensore del coimputato NOME COGNOME ha chiesto rinvio per legittimo impedimento, avendo ricevuto comunicazione della fissazione dell’udienza davanti alla Corte di cassazione per altro processo per la stessa data del 13 ottobre 2016. Il Pubblico Ministero di udienza e il difensore di NOME, AVV_NOTAIO, non si erano opposti alla richiesta.
In punto di diritto, il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che – come nel caso di specie – esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore: in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni (Sez. 7, Ord. n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469). Giova ribadire come il Tribunale, senza ulteriori precisazioni, abbia concesso il rinvio, sulla base dell’istanza difensiva, così pertanto implicitamente riconducendolo alla causale dedotta dalla parte, senza imputarlo a ragioni di “mera cortesia” (le quali avrebbero consentito, in ipotesi, la sospensione per l’intero segmento cronologico). Neppure la Corte di appello, nel prendere in considerazione il medesimo rinvio, svolge alcuna considerazione relativamente alla sua qualificazione. Resta dunque non contestabile che il rinvio sia stato concesso riconoscendo il legittimo impedimento del difensore.
Occorre dunque espungere dal periodo complessivo di sospensione il segmento di sei mesi e otto giorni (siccome esondante oltre i limiti di legge, per quanto attiene al legittimo impedimento eccepito il 13 ottobre 2016). Il termine massimo di prescrizione, pertanto, risulta interamente decorso al 4 dicembre 2022, in epoca antecedente all’emanazione della sentenza oggi impugnata.
Occorre dunque rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel mento, l’estinzione per
intervenuta prescrizione del reato. La suddetta declaratoria determina l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
I fatti accertati in entrambi i giudizi di merito, sui quali il ricorrente ha dedotto, integrano inequivocabilmente un illecito civile, ciò che impone la conferma delle statuizioni civili e giustifica la richiesta di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta attraverso memorie scritte, dirette a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione d spese sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 4 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presi nte