Sospensione Prescrizione e Sciopero Avvocati: La Decisione della Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato temi cruciali della procedura penale, tra cui spicca la questione della sospensione prescrizione in caso di rinvio dell’udienza per sciopero degli avvocati. Questa decisione non solo chiarisce i limiti temporali della sospensione, ma ribadisce anche i criteri per l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto e i confini del sindacato di legittimità sul travisamento della prova. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia per comprenderne la portata.
L’analisi del caso: i motivi del ricorso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi presentati alla Suprema Corte erano tre:
1. Omessa applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto: il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero riconosciuto questa causa di esclusione della punibilità.
2. Violazione di legge sul calcolo della prescrizione: si contestava il calcolo dei periodi di sospensione del termine di prescrizione, ritenuto errato.
3. Travisamento della prova: si sosteneva che la corte di merito avesse fondato l’affermazione di colpevolezza su una valutazione errata delle prove raccolte.
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma fornendo importanti delucidazioni su ogni punto sollevato.
La sospensione prescrizione in caso di sciopero: le motivazioni della Corte
Il punto più interessante dell’ordinanza riguarda il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente sosteneva che il calcolo della sospensione prescrizione fosse errato. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, basandosi su una giurisprudenza consolidata.
Il principio chiave, richiamato dalla Corte, è che il limite massimo di sessanta giorni per la sospensione della prescrizione, previsto dall’art. 159, comma 1, n. 3 del codice penale per il rinvio dell’udienza, non si applica quando il differimento è causato dalla scelta del difensore di aderire a una manifestazione di protesta (sciopero) indetta dalle Camere Penali. In questa specifica circostanza, la prescrizione può essere sospesa per un periodo anche superiore a sessanta giorni, se ritenuto adeguato alle esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario.
La Corte precisa che l’adesione all’astensione dalle udienze non costituisce un “impedimento a comparire” in senso tecnico, ma una scelta volontaria che giustifica una sospensione più lunga del termine prescrizionale, bilanciando il diritto di protesta con l’esigenza di assicurare il corso della giustizia.
Gli altri motivi di ricorso e la decisione finale
Anche gli altri due motivi sono stati giudicati manifestamente infondati:
* Sulla particolare tenuità del fatto: La Corte ha evidenziato che i giudici di merito avevano correttamente motivato il diniego, sottolineando la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato per reati della stessa indole. Tale circostanza è considerata ostativa al riconoscimento del beneficio.
* Sul travisamento della prova: La Cassazione ha rilevato che le censure mosse dal ricorrente non denunciavano un reale travisamento, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso, su questo punto, era generico e non individuava specifiche emergenze processuali travisate.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati. Per quanto riguarda la sospensione prescrizione, si riafferma che la scelta del difensore di scioperare non può tradursi in un vantaggio processuale per l’imputato attraverso un’applicazione rigida del limite di 60 giorni. La sospensione viene commisurata al tempo necessario per la riorganizzazione del calendario delle udienze, garantendo così l’efficienza del sistema giudiziario. La reiezione degli altri motivi si basa sulla corretta applicazione della legge sostanziale (la presenza di precedenti osta alla tenuità del fatto) e dei limiti del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma l’orientamento rigoroso della Cassazione. In primo luogo, stabilisce che il diritto di protesta degli avvocati non può paralizzare la giustizia o favorire l’estinzione dei reati per prescrizione, giustificando una sospensione del termine adeguata alla durata del rinvio. In secondo luogo, ricorda che benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto richiedono una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, inclusa la sua storia criminale. Infine, ribadisce che il ricorso per Cassazione deve denunciare vizi di legittimità e non può essere utilizzato come un pretesto per riesaminare le prove già valutate dai giudici di merito.
L’adesione del difensore a uno sciopero sospende la prescrizione del reato?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’adesione del difensore a una manifestazione di protesta, come uno sciopero, è una causa di rinvio dell’udienza che determina la sospensione del corso della prescrizione.
In caso di sciopero dell’avvocato, la sospensione della prescrizione ha un limite di tempo?
No. Secondo l’ordinanza, il limite di sessanta giorni previsto dall’art. 159 c.p. non si applica in questo caso. La sospensione può durare per un tempo anche maggiore, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario procedente.
Perché è stata negata la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte di merito ha negato l’applicazione di questa causa di non punibilità a causa della presenza di precedenti reati della stessa indole a carico dell’imputato. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione corretta e conforme alla legge, poiché i precedenti specifici sono ostativi al riconoscimento del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22217 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22217 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della Corte d’appello di L’Aquila
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ne ha motivato il diniego con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 6 sulla presenza di precedenti reati della stessa indole ostativi al riconoscimento);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, è altresì manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall’art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell’udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che,
in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell’Ufficio procedente (Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, COGNOME, Rv. 263052-01, la quale ha precisato che l’adesione all’astensione dalle udienze non costituisce un impedimento a comparire in senso tecnico);
osservato che il terzo motivo, con il quale si censura il travisamento della prova in ordine all’affermazione di penale responsabilità, è finalizzato ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.