Sospensione Prescrizione Covid: La Cassazione Conferma la sua Applicazione Automatica
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande attualità processuale: la corretta applicazione della sospensione prescrizione Covid. La decisione chiarisce in modo definitivo come il periodo di stop dei termini processuali, introdotto durante l’emergenza pandemica, incida sul calcolo della prescrizione dei reati. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso, che riguarda un reato tributario, e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
Il Caso: Omessa Dichiarazione e il Calcolo dei Termini
Il procedimento vedeva come protagonista un imprenditore, socio di una società di trasporti e logistica, condannato in primo e secondo grado per il reato di omessa dichiarazione fiscale, previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, per l’annualità 2013. La Corte d’Appello aveva già dichiarato prescritto il medesimo reato per l’annualità 2012.
L’imprenditore ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che anche il reato relativo al 2013 dovesse essere dichiarato estinto per prescrizione. Il punto cruciale del ricorso verteva sulla corretta interpretazione e applicazione del periodo di sospensione dei termini processuali introdotto dalla legislazione emergenziale per la pandemia da Covid-19.
La Tesi della Difesa sulla Sospensione dei Termini
La difesa dell’imputato contestava la durata della sospensione applicata dal Tribunale di primo grado (dal 18 marzo 2020 all’11 maggio 2020). Secondo il ricorrente, un diverso e più breve calcolo del periodo di sospensione avrebbe portato alla maturazione dei termini di prescrizione prima della sentenza di secondo grado, estinguendo così il reato.
La Sospensione Prescrizione Covid Secondo le Sezioni Unite
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Per farlo, ha richiamato un principio di diritto fondamentale, già sancito dalle sue Sezioni Unite con la sentenza n. 5292 del 2020.
Secondo questo autorevole precedente, la sospensione prescrizione Covid, per una durata complessiva di 64 giorni (dal 9 marzo all’11 maggio 2020), si applica automaticamente a tutti i procedimenti penali in cui:
1. Un’udienza era stata fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020.
2. Un termine processuale scadeva all’interno dello stesso periodo.
Nel caso specifico, un’udienza del processo di primo grado era stata fissata per il 17 marzo 2020, ricadendo pienamente nel periodo indicato dalla norma. Pertanto, il termine di prescrizione doveva essere sospeso per tutti i 64 giorni previsti dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che il periodo di sospensione applicabile al caso di specie era, in realtà, ancora più lungo di quello contestato dalla difesa e di quello considerato dalla Corte d’Appello. Questo periodo di 64 giorni era più che sufficiente a ‘coprire’ la data della sentenza di secondo grado, impedendo di fatto il maturare della prescrizione.
L’errore della difesa nel calcolare il periodo di sospensione ha reso il motivo del ricorso palesemente infondato. La Corte non ha dovuto fare altro che applicare il principio consolidato delle Sezioni Unite, che ha fornito un’interpretazione chiara e universale della normativa emergenziale. La decisione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per tutti gli operatori del diritto: la sospensione dei termini processuali introdotta durante la pandemia non è soggetta a interpretazioni discrezionali, ma segue una regola chiara e automatica. Se un’udienza era fissata nel periodo critico (9 marzo – 11 maggio 2020), la prescrizione si ‘congela’ per 64 giorni. Questa pronuncia serve come monito sull’importanza di un corretto calcolo dei termini processuali, specialmente quando influenzati da normative speciali, e conferma la solidità dell’orientamento giurisprudenziale formatosi per gestire gli effetti della pandemia sulla giustizia penale.
Come ha inciso la legislazione sull’emergenza Covid-19 sulla prescrizione dei reati?
Ha introdotto una sospensione automatica del corso della prescrizione per un periodo complessivo di 64 giorni (dal 9 marzo all’11 maggio 2020) per determinati procedimenti.
A quali procedimenti si applica la sospensione di 64 giorni?
Si applica a tutti i procedimenti penali per i quali era stata fissata un’udienza nel periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, o per i quali scadeva un termine processuale nello stesso intervallo di tempo.
Cosa succede se un ricorso si basa su un calcolo errato del periodo di sospensione della prescrizione?
Se il ricorso è manifestamente infondato, come nel caso in cui si contesti un periodo di sospensione che in realtà è corretto o addirittura più lungo secondo la legge, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3406 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3406 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in concorso in qualità di socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22/11/2024, con cui la Corte d’Appello di Perugia ha parzialmente riformato (dichiarato estinto per prescrizione il reato concernente l’annualità 2012, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, dal Tribunale di Spoleto, anche per l’annualità 2013;
rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato, contestando l’applicabilità della causa di sospensione della prescrizione prevista dalle disposizioni emergenziali, nella misura indicata dal Tribunale (dal 18/03/2020 al 11/05/2020): censura richiamata nella memoria tempestivamente depositata;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica da Covid19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall’art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’il. maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 02);
ritenuto pertanto che, essendo il processo di primo grado stato fissato all’udienza del 17/03/2020, il periodo di sospensione era in realtà – alla luce di quanto appena esposto – superiore a quello indicato dalla difesa e dalla stessa Corte territoriale, comunque già sufficiente a “coprire” la data della sentenza di secondo grado;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ‘mmende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de 4rmende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025 Il Consiglirestensc5re COGNOME Il Presidente